REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 18                                                               
Adozioni                                                                        
1. Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero            
temporaneo e permanente, le Amministrazioni locali possono prevedere,           
in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1,            
incentivi all'adozione degli animali.                                           
2. Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza                  
veterinaria convenzionata od in fornitura di alimenti da parte di               
imprese convenzionate.                                                          
3. Tali incentivi non possono comunque consistere nella concessione             
di contributi in denaro all'adottante.                                          
4. I Comuni vigilano sul puntuale rispetto delle norme da parte degli           
affidatari.                                                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina