REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 17                                                               
Modalita' di ricovero                                                           
1. I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente                    
trasferiti alla struttura di ricovero per la custodia temporanea ed             
ivi sottoposti a visita veterinaria da parte dei veterinari addetti             
all'assistenza, o da parte dei veterinari delle Aziende Unita'                  
sanitarie locali. Qualora si tratti di cani identificati, la                    
struttura di ricovero ne da' immediato avviso al proprietario.                  
2. I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna           
ai proprietari od alla loro cessione ad eventuali richiedenti.                  
3. I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo             
di sessanta giorni. Trascorso tale periodo, gli animali devono essere           
trasferiti in strutture idonee al ricovero permanente.                          
4. I cani catturati o ritrovati in condizioni effettive di                      
randagismo, sprovvisti di tatuaggio o microchip, sono iscritti                  
all'anagrafe canina in carico al Comune di riferimento ed                       
identificati.                                                                   
5. Nel caso di cessione dell'animale va data contestuale                        
comunicazione al Comune di residenza del nuovo proprietario.                    
6. Le spese per il ricovero dei cani, nonche' per gli eventuali                 
trattamenti sanitari di cui all'art. 20, sono a carico dei                      
proprietari, sulla base di tariffe determinate dall'Ente gestore, in            
riferimento al regolamento di cui alla lettera c) del comma 3                   
dell'art. 16.                                                                   
7. Le strutture di ricovero dovranno tenere un registro di entrata ed           
uscita degli animali, dal quale risultino almeno:                               
a) data di entrata e provenienza;                                               
b) generalita' del proprietario, in caso di rinuncia alla proprieta';           
c) dati segnaletici ed identificativi dell'animale;                             
d) data di uscita e destinazione.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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