REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 15                                                               
Casi di cattura di cani                                                         
1. I servizi per il controllo della popolazione canina provvedono               
alla cattura dei cani randagi. Tali servizi provvedono inoltre alla             
cattura dei cani vaganti in ambiente urbano e suburbano ed                      
intervengono quando ricorrano i casi previsti dal Regolamento di                
Polizia veterinaria, approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320, e               
comunque quando vi siano situazioni di rischio per l'incolumita'                
dell'uomo e per l'igiene pubblica.                                              
2. Nessuno, al di fuori degli addetti ai servizi di cui al comma 1,             
puo' procedere alla cattura di cani randagi o vaganti, se non nei               
casi previsti dalla legislazione vigente.                                       
3. Il Sindaco, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento in           
strutture di ricovero dei cani detenuti od allevati in condizioni               
tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non                  
garantire comprovatamente la pubblica sicurezza od igiene,                      
eventualmente rivalendosi sul proprietario per le spese di                      
mantenimento.                                                                   
4. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. E' vietato           
l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonche' l'uso di trappole.           
5. I cani catturati, qualora non sia possibile l'immediata consegna             
al proprietario, sono trasferiti, per la custodia, presso le                    
strutture di ricovero di cui al successivo art. 16.                             
6. Nei casi di infezione rabida, previsti all'art. 91 del DPR n. 320            
del 1954, il Sindaco puo' autorizzare la cattura degli animali,                 
secondo quanto disposto al precedente comma 4, ovvero, se questa non            
sia possibile, il loro abbattimento da parte degli agenti del Corpo             
Forestale dello Stato o degli altri agenti della Forza pubblica.                
NOTE ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il DPR 8 febbraio 1954, n. 320 concerne Regolamento di Polizia               
veterinaria.                                                                    
Comma 6                                                                         
2) Il testo dell'art. 91 del DPR n. 320 del 1954, citato alla nota 1)           
al presente articolo, e' il seguente:                                           
"Art. 91                                                                        
Nei casi in cui l'infezione rabida assuma preoccupante diffusione il            
prefetto puo' ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed             
agli agenti della Forza pubblica di procedere, ove non sia possibile            
la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti, ed adottare             
qualunque altro provvedimento eccezionale atto a estinguere                     
l'infezione.".                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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