REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 14                                                               
Gestione dei servizi                                                            
1. I servizi per il controllo della popolazione canina sono dotati di           
personale appositamente addestrato ed in possesso delle qualifiche              
necessarie nonche' delle attrezzature adeguate allo svolgimento dei             
compiti loro affidati.                                                          
2. Le spese per la gestione dei servizi in questione sono a carico              
dei Comuni singoli od associati.                                                
3. Per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 2 ed al comma 1             
dell'art. 13, i Comuni possono anche avvalersi, previa formale                  
convenzione, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario           
e gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni di             
cui al comma 2 dell'art. 1 e delle guardie zoofile dell'Ente                    
nazionale per la Protezione degli animali (ENPA), formalmente                   
riconosciute in tale qualifica, formati tramite i corsi previsti alla           
lettera c) del comma 1 dell'art. 3.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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