LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA
Art. 14
Gestione dei servizi
1. I servizi per il controllo della popolazione canina sono dotati di
personale appositamente addestrato ed in possesso delle qualifiche
necessarie nonche' delle attrezzature adeguate allo svolgimento dei
compiti loro affidati.
2. Le spese per la gestione dei servizi in questione sono a carico
dei Comuni singoli od associati.
3. Per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 2 ed al comma 1
dell'art. 13, i Comuni possono anche avvalersi, previa formale
convenzione, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario
e gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni di
cui al comma 2 dell'art. 1 e delle guardie zoofile dell'Ente
nazionale per la Protezione degli animali (ENPA), formalmente
riconosciute in tale qualifica, formati tramite i corsi previsti alla
lettera c) del comma 1 dell'art. 3.