REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 13                                                               
Servizi per la protezione ed il controllo                                       
della popolazione canina e felina.                                              
Istituzione e compiti                                                           
1. I Comuni, singolarmente od in forma associata, con il                        
coordinamento delle Province, istituiscono i servizi per la                     
protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Tali              
servizi operano sotto la vigilanza delle Aziende Unita' sanitarie               
locali ed assolvono, fra l'altro, i seguenti compiti:                           
a) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e               
segnalare i casi di abbandono o mancata custodia di cani;                       
b) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e               
segnalare i casi di maltrattamento degli animali, o comunque di                 
mancato rispetto del loro benessere;                                            
c) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di rilevare e                
segnalare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o               
vaganti e' di rischio per l'incolumita' dell'uomo e per l'igiene                
pubblica;                                                                       
d) provvedono alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo quanto            
previsto all'art. 15.                                                           
2. Gli interventi di accertamento delle trasgressioni di cui alle               
lettere a) e b) del comma 1 e delle situazioni di cui alla lettera c)           
del medesimo comma, nonche' l'adozione degli atti e provvedimenti               
conseguenti sono competenza di organi e personale in possesso delle             
qualifiche necessarie.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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