LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA
Art. 12
Casi di rinuncia alla proprieta'
1. E' fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi
altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla
proprieta', l'interessato e' tenuto a darne comunicazione al Comune
che dispone affinche' gli animali siano trasferiti alle strutture di
ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprieta', anche di cucciolate,
dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili
necessita', l'autorita' competente emettera' motivato provvedimento
che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato
2. Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani nei casi
previsti al successivo art. 17, la mancata comunicazione al Comune
nei casi di rinuncia alla proprieta', la mancanza palese di custodia
degli animali posseduti.