REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 12                                                               
Casi di rinuncia alla proprieta'                                                
1. E' fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi           
altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla           
proprieta', l'interessato e' tenuto a darne comunicazione al Comune             
che dispone affinche' gli animali siano trasferiti alle strutture di            
ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprieta', anche di cucciolate,            
dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili                   
necessita', l'autorita' competente emettera' motivato provvedimento             
che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato                         
2. Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani nei casi           
previsti al successivo art. 17, la mancata comunicazione al Comune              
nei casi di rinuncia alla proprieta', la mancanza palese di custodia            
degli animali posseduti.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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