REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 11                                                               
Casi di cessione o morte dell'animale                                           
o cambiamenti di residenza del proprietario                                     
1. I proprietari di cani sono tenuti a segnalare, entro quindici                
giorni, ai Comuni interessati, la cessione definitiva o la morte                
dell'animale, nonche' eventuali cambiamenti della propria residenza.            
L'iscrizione del cane all'anagrafe canina del Comune di nuova                   
residenza del proprietario non comporta la modifica del codice di               
riconoscimento con il quale il cane e' identificato.                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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