REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 10                                                               
Casi di smarrimento                                                             
1. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati           
dal detentore, entro tre giorni, al Comune competente. Il Comune                
trasmette la segnalazione ai servizi per il controllo della                     
popolazione canina.                                                             

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina