REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 9                                                                
Deroghe                                                                         
1. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina i             
cani di proprieta' delle Forze armate e dei corpi di Pubblica                   
sicurezza.                                                                      
2. Fatta salva l'iscrizione all'anagrafe, sono esentati                         
dall'identificazione, mediante tatuaggio o microchip, i cani gia'               
tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiali di           
razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci                      
certificazione scritta d'incompatibilita' all'applicazione del                  
tatuaggio o microchip per cause fisiche.                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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