REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 8                                                                
Norme per l'identificazione                                                     
1. I Comuni, all'atto dell'iscrizione di un cane all'anagrafe canina,           
assegnano all'animale un codice di riconoscimento che                           
contraddistingua, in modo specifico e senza duplicazione, ciascun               
cane e rilasciano documentazione ufficiale comprovante l'avvenuta               
iscrizione. Tale documentazione dovra' essere custodita dal                     
proprietario per l'esibizione agli addetti alla vigilanza ed al                 
controllo.                                                                      
2. I cani sono identificati con il codice di riconoscimento, mediante           
tatuaggio indelebile impresso sulla faccia interna della coscia                 
destra o sul padiglione auricolare destro, fino all'entrata in vigore           
delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 6, oppure mediante               
l'introduzione sottocutanea di un microchip di riconoscimento, oppure           
mediante altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della            
Sanita' e dalla Regione Emilia-Romagna.                                         
3. Le operazioni di tatuaggio o l'inserimento sottocutaneo del                  
microchip sono eseguite dai Servizi veterinari delle Aziende Unita'             
sanitarie locali, o da veterinari liberi professionisti e devono                
essere eseguite in modo indolore e tale da non recare danno                     
all'animale. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il           
codice tatuato dovesse risultare illeggibile, il proprietario, o chi            
esercita la patria potesta' in caso di proprietario minorenne, e'               
tenuto a fare ritatuare l'animale o a fare sostituire il codice con             
l'inserimento di microchip. Parimenti, qualora il microchip inserito            
risultasse indecifrabile, il proprietario e' tenuto a procedere ad              
una reiscrizione all'anagrafe e conseguente reidentificazione                   
dell'animale.                                                                   
4. Le caratteristiche del codice di riconoscimento, le procedure ed i           
tempi per l'identificazione degli animali, mediante microchip, sono             
stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, da                  
emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente               
legge. Tale provvedimento dovra' prevedere anche l'onere da porsi a             
carico del proprietario per l'identificazione dei cani.                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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