REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 6                                                                
Anagrafe canina                                                                 
1. In ogni Comune e' istituita l'anagrafe dei cani. I Comuni                    
provvedono ad istituire apposita registrazione degli estremi del                
codice di identificazione dei cani, del loro stato segnaletico e                
delle generalita' del proprietario.                                             
2. Ciascun Comune e' tenuto a trasmettere quindicinalmente alle                 
strutture di ricovero di riferimento ed al Servizio veterinario                 
dell'Azienda Unita' sanitaria locale l'elenco dei cani iscritti                 
all'anagrafe. Gli elenchi anagrafici sono a disposizione, per                   
consultazione, dei membri del Comitato provinciale e degli addetti              
alla vigilanza ed al controllo.                                                 
3. L'iscrizione dei cani gia' identificati mediante tatuaggio o                 
microchip va effettuata utilizzando lo stesso codice identificativo.            
4.  La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della            
presente legge, definisce i criteri per l'attuazione                            
dell'identificazione dei cani mediante microchip, in sostituzione del           
tatuaggio, nonche' i criteri per la realizzazione di una base dati              
informatizzata, a livello regionale e provinciale, delle anagrafi               
canine comunali.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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