REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 4                                                                
Competenze delle Aziende Unita' sanitarie locali                                
1. Le Aziende Unita' sanitarie locali, mediante i propri Servizi                
veterinari, oltre alle funzioni loro demandate in materia di                    
profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:                  
a) collaborano con i Comuni all'attuazione dell'anagrafe canina;                
b) vigilano sull'attivita' dei servizi per il controllo della                   
popolazione canina;                                                             
c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei            
cani e dei gatti, al fine di verificarne l'idoneita'                            
igienico-sanitaria;                                                             
d) controllano lo stato di salute dei cani catturati e di quelli                
custoditi nelle strutture di ricovero;                                          
e) attuano gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche, al           
fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie              
trasmesse dai cani;                                                             
f) collaborano con i Comuni nella vigilanza sull'osservanza delle               
leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;                 
g) collaborano con le Province nell'attuazione degli interventi di              
cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3;                                    
h) partecipano all'attuazione dei programmi d'informazione ed                   
educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il                
rispetto degli animali;                                                         
i) effettuano sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei              
gatti che vivono in liberta', sulla base dei programmi di cui                   
all'art. 23;                                                                    
l) effettuano la sterilizzazione dei cani ospitati presso le                    
strutture di ricovero pubbliche o convenzionate, sulla base dei                 
programmi di cui all'art. 23;                                                   
m) concordano, insieme ai Comuni competenti ed alle associazioni di             
cui al comma 2 dell'art. 1, che le gestiscono, le iniziative atte a             
garantire le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie di              
gatti che vivono in liberta'.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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