REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 3                                                                
Competenze delle Province                                                       
1. Le Province concorrono all'attuazione di quanto previsto nella               
presente legge, provvedendo a:                                                  
a) coordinare l'azione dei Comuni per la gestione informatizzata                
dell'anagrafe canina, per l'istituzione associata di servizi per la             
vigilanza ed il controllo della popolazione canina e felina, nonche'            
per la cattura dei cani randagi e vaganti;                                      
b) coordinare l'azione dei Comuni nella realizzazione,                          
ristrutturazione e gestione delle strutture per il ricovero dei cani            
e dei gatti, secondo le modalita' indicate al successivo comma 3                
dell'art. 16;                                                                   
c) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto           
ai servizi ed alle strutture di cui alle lettere a) e b) e per i                
volontari designati dalle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1;           
d) integrare l'azione dei Comuni nella vigilanza e nel controllo in             
ambiente extraurbano, silvestre e montano;                                      
e) predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della               
presente legge, programmi d'informazione ed educazione, volti a                 
favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali,           
con particolare attenzione alla realizzazione e diffusione di                   
adeguati materiali informativi nelle scuole di ogni ordine e grado.             
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, presso           
ogni Provincia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della              
presente legge, e' istituito un Comitato provinciale presieduto dal             
Presidente dell'Amministrazione provinciale, o da un suo delegato, e            
formato da: un veterinario designato da ciascuna delle Aziende Unita'           
sanitarie locali della provincia, il Sindaco, od un suo delegato, di            
ciascun Comune della provincia sede di struttura per il ricovero e la           
custodia di cani e gatti, un rappresentante delle associazioni                  
intercomunali, un rappresentante designato da ciascuna Comunita'                
Montana della provincia ed un rappresentante per ciascuna                       
associazione di cui al comma 2 dell'art. 1 esistente nella provincia            
e che ne faccia richiesta. Tale Comitato puo' essere integrato da               
tecnici di volta in volta formalmente invitati dal Presidente del               
Comitato su proposta dei componenti.                                            
3. Il Comitato sara' inoltre interpellato in via consultiva dalla               
Provincia relativamente ad ogni provvedimento riguardante gli                   
animali.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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