REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 2                                                                
Competenze dei Comuni                                                           
1. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, i                 
Comuni gestiscono l'anagrafe canina e, singolarmente od in forma                
associata, provvedono a:                                                        
a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina,                 
nonche' per la cattura dei cani randagi e vaganti;                              
b) realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani            
ed eventualmente per gatti, fatto salvo quanto disposto per questi              
ultimi all'art. 29, e comunque garantire la presenza ed il                      
funzionamento di tali strutture sulla base delle esigenze definite ai           
sensi del comma 3 dell'art. 16;                                                 
c) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e            
dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;                         
d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della               
presente legge nonche', in particolare, sui criteri che stanno alla             
base dell'accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono                  
condotti gli animali catturati e sulle modalita' per effettuare il              
riscatto;                                                                       
e) assicurare, d'intesa con le Aziende Unita' sanitarie locali,                 
direttamente o tramite convenzioni con le associazioni di cui al                
comma 2 dell'art. 1, il censimento e la gestione delle colonie feline           
presenti sul proprio territorio.                                                

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina