REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Principi, generalita' e finalita'                                               
1. La Regione, recependo la Legge 14 agosto 1991,  n.281 "Legge                 
quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del                     
randagismo", e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela            
degli animali, condanna gli atti di crudelta' contro di essi, i                 
maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di             
accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine            
di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare            
la salute pubblica e l'ambiente.                                                
2. I Comuni, le Province, le Aziende Unita' sanitarie locali, la                
Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed                    
animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuano, ognuno                
nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai sensi del comma 1           
e per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, al           
fine di prevenire il randagismo.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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