LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Principi, generalita' e finalita'
1. La Regione, recependo la Legge 14 agosto 1991, n.281 "Legge
quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo", e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela
degli animali, condanna gli atti di crudelta' contro di essi, i
maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di
accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine
di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare
la salute pubblica e l'ambiente.
2. I Comuni, le Province, le Aziende Unita' sanitarie locali, la
Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed
animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuano, ognuno
nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai sensi del comma 1
e per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, al
fine di prevenire il randagismo.