LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24
DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI
Art. 13
Norma transitoria
1. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'art. 12 rimangono
applicabili ai procedimenti relativi alla concessione di contributi
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 7 aprile 2000 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 50 del 18 gennaio 2000; oggetto consiliare n. 6592 (VI
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 2000;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 372 in data 25 febbraio 2000;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'
produttive" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5/II.4 del
24 febbraio 2000, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Beretta;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 febbraio
2000, atto n. 224/00;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 593/4.1.24/C.G. del
31 marzo 2000.