LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24
DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI
Art. 12
Abrogazioni e modifiche
1. Sono abrogate:
a) la L.R. 4 settembre 1981, n. 28 concernente "Attuazione della
Legge 20 ottobre 1978, n. 674 ôNorme sull'associazionismo dei
produttori agricoli' e del Regolamento del Consiglio delle Comunita'
Europee del 19 giugno 1978, n. 1360, concernente le Associazioni di
produttori e relative unioni";
b) la L.R. 15 dicembre 1989, n. 47 concernente "Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 4 settembre 1981, n. 28 sull'associazionismo
dei produttori agricoli. Attuazione dell'art. 3 del Regolamento del
Consiglio delle Comunita' Europee del 15 giugno 1987, n. 1760".
2. E' abrogato il Regolamento regionale 25 ottobre 1999, n. 27
concernente "Funzionamento del comitato regionale e dei sottocomitati
per settore omogeneo di cui all'art. 6 della L.R. 4 settembre 1981,
n. 28, sull'associazionismo dei produttori agricoli".
3. La lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 8 settembre 1997,
n. 33 concernente "Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualita'
nel settore agroalimentare" e' cosi' modificata: "e) le
Organizzazioni di produttori iscritte nell'elenco regionale".
NOTA ALL'ART. 12
Comma 3
La lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 8 settembre 1997, n.
33, concernente Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualita'
nel settore agroalimentare, era il seguente:
"Art. 4 - Beneficiari
1. Possono ottenere i contributi previsti dall'art. 3 i seguenti
soggetti:
omissis
e) le Associazioni di produttori riconosciute ai sensi della L.R. 4
settembre 1981, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.".