REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24

DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI

          Art. 12                                                               
Abrogazioni e modifiche                                                         
1. Sono abrogate:                                                               
a) la L.R. 4 settembre 1981, n. 28 concernente "Attuazione della                
Legge 20 ottobre 1978, n. 674 ôNorme sull'associazionismo dei                   
produttori agricoli' e del Regolamento del Consiglio delle Comunita'            
Europee del 19 giugno 1978, n. 1360, concernente le Associazioni di             
produttori e relative unioni";                                                  
b) la L.R. 15 dicembre 1989, n. 47 concernente "Modifiche ed                    
integrazioni alla L.R. 4 settembre 1981, n. 28 sull'associazionismo             
dei produttori agricoli. Attuazione dell'art. 3 del Regolamento del             
Consiglio delle Comunita' Europee del 15 giugno 1987, n. 1760".                 
2. E' abrogato il Regolamento regionale 25 ottobre 1999, n. 27                  
concernente "Funzionamento del comitato regionale e dei sottocomitati           
per settore omogeneo di cui all'art. 6 della L.R. 4 settembre 1981,             
n. 28, sull'associazionismo dei produttori agricoli".                           
3. La lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 8 settembre 1997,           
n. 33 concernente "Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualita'           
nel settore agroalimentare" e' cosi' modificata: "e) le                         
Organizzazioni di produttori iscritte nell'elenco regionale".                   
NOTA ALL'ART. 12                                                                
Comma 3                                                                         
La lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 8 settembre 1997, n.           
33, concernente Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualita'              
nel settore agroalimentare, era il seguente:                                    
"Art. 4 - Beneficiari                                                           
1. Possono ottenere i contributi previsti dall'art. 3 i seguenti                
soggetti:                                                                       
omissis                                                                         
e) le Associazioni di produttori riconosciute ai sensi della L.R. 4             
settembre 1981, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.".                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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