LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24
DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI
Art. 8
Controlli
1. La Regione e' tenuta ad effettuare controlli sulla persistenza dei
requisiti delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni
interprofessionali iscritte negli elenchi regionali.
2. La Regione, qualora riscontri la mancanza di uno o piu' requisiti
tra quelli richiesti o l'inosservanza dei divieti previsti al comma 3
dell'art. 5, diffida l'Organizzazione ad adeguarsi alle disposizioni
di legge assegnando un congruo termine scaduto il quale dispone la
cancellazione dall'elenco nonche' la revoca, anche parziale, dei
contributi concessi.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalita' di applicazione delle
disposizioni dettate dai commi 1 e 2.