REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24

DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI

          Art. 8                                                                
Controlli                                                                       
1. La Regione e' tenuta ad effettuare controlli sulla persistenza dei           
requisiti delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni             
interprofessionali iscritte negli elenchi regionali.                            
2. La Regione, qualora riscontri la mancanza di uno o piu' requisiti            
tra quelli richiesti o l'inosservanza dei divieti previsti al comma 3           
dell'art. 5, diffida l'Organizzazione ad adeguarsi alle disposizioni            
di legge assegnando un congruo termine scaduto il quale dispone la              
cancellazione dall'elenco nonche' la revoca, anche parziale, dei                
contributi concessi.                                                            
3. La Giunta regionale stabilisce le modalita' di applicazione delle            
disposizioni dettate dai commi 1 e 2.                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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