REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24

DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI

          Art. 7                                                                
Contributi alle Organizzazioni interprofessionali                               
1. La Regione puo' concedere contributi alle Organizzazioni                     
interprofessionali per la realizzazione di programmi nell'ambito                
della filiera i cui effetti avvantaggino tutti i settori di essa. In            
particolare i programmi suddetti potranno riguardare le seguenti                
azioni:                                                                         
a) ricerche e osservatori di mercato;                                           
b) attivita' di ricerca per lo sviluppo del prodotto e la definizione           
delle regole di produzione;                                                     
c) valorizzazione delle produzioni delle singole filiere, in                    
particolare tipiche e di qualita', nel rispetto dell'art. 28 del                
Trattato CE.                                                                    
2. Il contributo puo' essere concesso nelle misure massime del                  
settanta per cento della spesa ammissibile per le azioni di cui alle            
lettere a) e b) del comma 1 e del cinquanta per cento per l'azione di           
cui alla lettera c).                                                            
3. La Giunta regionale stabilisce le spese ammissibili, eventuali               
priorita' e garanzie nonche' le modalita' per la presentazione delle            
domande.                                                                        
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 28 del Trattato CE e' il seguente:                           
"Articolo 28                                                                    
Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative                   
all'importazione nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente.".             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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