LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24
DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI
Art. 7
Contributi alle Organizzazioni interprofessionali
1. La Regione puo' concedere contributi alle Organizzazioni
interprofessionali per la realizzazione di programmi nell'ambito
della filiera i cui effetti avvantaggino tutti i settori di essa. In
particolare i programmi suddetti potranno riguardare le seguenti
azioni:
a) ricerche e osservatori di mercato;
b) attivita' di ricerca per lo sviluppo del prodotto e la definizione
delle regole di produzione;
c) valorizzazione delle produzioni delle singole filiere, in
particolare tipiche e di qualita', nel rispetto dell'art. 28 del
Trattato CE.
2. Il contributo puo' essere concesso nelle misure massime del
settanta per cento della spesa ammissibile per le azioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 e del cinquanta per cento per l'azione di
cui alla lettera c).
3. La Giunta regionale stabilisce le spese ammissibili, eventuali
priorita' e garanzie nonche' le modalita' per la presentazione delle
domande.
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
Il testo dell'art. 28 del Trattato CE e' il seguente:
"Articolo 28
Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative
all'importazione nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente.".