LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24
DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI
Art. 6
Attivita' delle Organizzazioni interprofessionali
1. Le Organizzazioni interprofessionali svolgono la loro azione nella
regione o nella circoscrizione economica e, comunque tenendo conto
degli interessi dei consumatori, perseguono in particolare le
seguenti finalita':
a) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del
mercato;
b) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul
mercato dei prodotti, in particolare attraverso ricerche o studi di
mercato;
c) accrescere la valorizzazione dei prodotti.
2. Le Organizzazioni svolgono in particolare le seguenti attivita':
a) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per
orientare la produzione verso prodotti piu' adatti al fabbisogno del
mercato, soprattutto per quanto riguarda la qualita' dei prodotti e
la protezione dell'ambiente;
b) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
c) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di fattori di
produzione nocivi per l'ambiente nonche' a garantire la qualita' dei
prodotti e la salvaguardia dell'ecosistema;
d) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualita' dei
prodotti;
e) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni
d'origine, i marchi di qualita' e le indicazioni geografiche;
f) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione
rispettosi dell'ambiente;
g) definire, per quanto riguarda le regole di produzione e di
commercializzazione, disposizioni piu' restrittive delle normative
comunitarie e nazionali.
3. Ai fini della presente legge per circoscrizione economica si
intende un'area geografica costituita da zone di produzione limitrofe
nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione
siano omogenee.