REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24

DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI

          Art. 6                                                                
Attivita' delle Organizzazioni interprofessionali                               
1. Le Organizzazioni interprofessionali svolgono la loro azione nella           
regione o nella circoscrizione economica e, comunque tenendo conto              
degli interessi dei consumatori, perseguono in particolare le                   
seguenti finalita':                                                             
a) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del             
mercato;                                                                        
b) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul                 
mercato dei prodotti, in particolare attraverso ricerche o studi di             
mercato;                                                                        
c) accrescere la valorizzazione dei prodotti.                                   
2. Le Organizzazioni svolgono in particolare le seguenti attivita':             
a) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per                
orientare la produzione verso prodotti piu' adatti al fabbisogno del            
mercato, soprattutto per quanto riguarda la qualita' dei prodotti e             
la protezione dell'ambiente;                                                    
b) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;           
c) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di fattori di                     
produzione nocivi per l'ambiente nonche' a garantire la qualita' dei            
prodotti e la salvaguardia dell'ecosistema;                                     
d) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualita' dei            
prodotti;                                                                       
e) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni            
d'origine, i marchi di qualita' e le indicazioni geografiche;                   
f) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione              
rispettosi dell'ambiente;                                                       
g) definire, per quanto riguarda le regole di produzione e di                   
commercializzazione, disposizioni piu' restrittive delle normative              
comunitarie e nazionali.                                                        
3. Ai fini della presente legge per circoscrizione economica si                 
intende un'area geografica costituita da zone di produzione limitrofe           
nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione                
siano omogenee.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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