LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24
DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI
Art. 5
Organizzazioni interprofessionali
1. Per Organizzazioni interprofessionali, per singolo prodotto o per
categoria di prodotti, si intendono quegli organismi che raggruppano
rappresentanti delle attivita' economiche connesse con la produzione,
la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti
agroalimentari.
2. Le Organizzazioni interprofessionali possono essere riconosciute
dalla Regione ed iscritte nell'apposito elenco purche' non svolgano
le attivita' di cui al comma 3 e siano in possesso dei requisiti di
cui al presente comma:
a) avere sede operativa nel territorio regionale;
b) operare in una circoscrizione economica, definita ai sensi del
comma 3 dell'art. 6, il cui volume globale della produzione o
commercio o trasformazione sia riferito per almeno il cinquantuno per
cento al territorio regionale, garantendo comunque che ogni settore
della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;
c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica
almeno un volume significativo di prodotto definito dalla Giunta;
d) prevedere obblighi statutari al fine di: 1) limitare l'adesione di
ciascun partecipante ad una sola Organizzazione interprofessionale
del medesimo settore nello stesso territorio; 2) regolamentare
l'eventuale partecipazione dell'Organizzazione stessa ad
Organizzazioni interprofessionali aventi sede fuori dal territorio
regionale; 3) tutelare gli interessi di tutti i settori, attraverso
modalita' di composizione degli organi sociali che garantiscano una
presenza equilibrata di ciascuno di essi; 4) garantire che qualsiasi
decisione che riguardi tutti i settori della filiera sia adottata a
maggioranza qualificata tale da assicurare la partecipazione di tutte
le componenti; 5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo
dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla
violazione degli accordi sottoscritti; 6) garantire, nei procedimenti
di conciliazione e procedure arbitrali per controversie tra membri
dell'Organizzazione interprofessionale, modalita' di composizione del
collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi
delle parti in conflitto; 7) prevedere il conferimento da parte dei
soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento
dell'Organizzazione.
3. Le Organizzazioni non possono:
a) svolgere attivita' di produzione, di trasformazione e di
commercializzazione di prodotti;
b) svolgere attivita' che possano causare forme di compartimentazione
dei mercati all'interno dell'Unione, nuocere al buon funzionamento
della Organizzazione Comuni di Mercato o creare distorsioni di
concorrenza, che non siano indispensabili per raggiungere gli
obiettivi comunitari in materia di politica agricola;
c) prevedere la determinazione dei prezzi, salvo le misure che
possono essere adottate nel quadro dell'applicazione di specifiche
disposizioni della normativa comunitaria;
d) creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte
sostanziale dei prodotti della filiera.
4. La Giunta specifica il contenuto dei requisiti necessari per
l'iscrizione nell'elenco e stabilisce le modalita' per il controllo
dei medesimi.