REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24

DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI

          Art. 2                                                                
Elenchi regionali delle Organizzazioni                                          
1. Sono istituiti appositi elenchi, gestiti dalla direzione generale            
competente in materia di agricoltura, in cui sono iscritte le                   
Organizzazioni di produttori e le Organizzazioni interprofessionali             
che ne facciano richiesta, in possesso rispettivamente dei requisiti            
previsti dagli articoli 3 e 5.                                                  
2. L'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto per la                      
concessione dei contributi di cui alla presente legge.                          
3. La Giunta verifica la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione             
nell'elenco e definisce i termini e le procedure per l'iscrizione.              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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