LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23
DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 11
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti
alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 8 la Regione fa fronte
mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del
bilancio regionale che verranno dotati della necessaria
disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
successive modificazioni.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 7 aprile 2000 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 162 dell'8 febbraio 2000; oggetto consiliare n. 6582 (VI
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 2000;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 373 in data 25 febbraio 2000;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'
produttive" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione
Scuola, Cultura e Turismo. La Commissione nella fase di esame e di
approvazione del testo licenziato ha fatto riferimento anche agli
oggetti n. 5476 e n. 6476.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/II.4 del
22 febbraio 2000, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Bottazzi;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio
2000, atto n. 223/00;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 592/4.1.14/C.G. del
31 marzo 2000.