LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23
DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 9
Competenze dei Comuni e delle Province
1. I Comuni e le Province, oltre a quanto previsto nei precedenti
articoli, dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica
informativa degli "Itinerari turistici enogastronomici
dell'Emilia-Romagna" sulle strade di loro competenza, anche su
proposta dell'Organismo di gestione.
2. E' competenza delle Province effettuare i controlli, anche su
richiesta del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 5, in merito
al mantenimento delle condizioni e dei requisiti che hanno portato al
riconoscimento dell'Itinerario.