REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23

DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA

          Art. 9                                                                
Competenze dei Comuni e delle Province                                          
1. I Comuni e le Province, oltre a quanto previsto nei precedenti               
articoli, dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica            
informativa degli "Itinerari turistici enogastronomici                          
dell'Emilia-Romagna" sulle strade di loro competenza, anche su                  
proposta dell'Organismo di gestione.                                            
2. E' competenza delle Province effettuare i controlli, anche su                
richiesta del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 5, in merito           
al mantenimento delle condizioni e dei requisiti che hanno portato al           
riconoscimento dell'Itinerario.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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