REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23

DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA

          Art. 8                                                                
Contributi finanziari                                                           
1. Per la realizzazione degli Itinerari la Regione concede contributi           
per:                                                                            
a) la predisposizione di impianti segnaletici relativi all'Itinerario           
riconosciuto;                                                                   
b) l'allestimento ed adeguamento strutturale di punti di                        
informazione, centri didattici, laboratori dimostrativi delle                   
attivita' artigianali e delle antiche arti e mestieri;                          
c) l'allestimento di musei a tema concernenti l'Itinerario                      
enogastronomico.                                                                
2. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 possono             
essere concessi nella misura massima del 70% dell'investimento                  
ammissibile a favore dei seguenti soggetti e nel seguente ordine di             
priorita': Organismi di gestione ed Enti locali aderenti                        
all'Itinerario.                                                                 
3. La Giunta regionale disciplina le modalita' di accesso ai                    
contributi previsti dalla presente legge, i criteri di selezione                
delle richieste e determina l'ammontare del contributo e le forme di            
rendicontazione.                                                                
4. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge             
non possono beneficiare di altri contributi, previsti da disposizioni           
comunitarie, nazionali o regionali, per i medesimi interventi.                  
5. La Regione promuove e sostiene la formazione di operatori                    
specializzati nelle funzioni necessarie alla gestione                           
dell'Itinerario, secondo quanto previsto dalla L.R. 24 luglio 1979,             
n. 19 e successive modifiche.                                                   
6. Le imprese partecipanti all'Itinerario che attuano interventi di             
adeguamento agli standard del Regolamento di cui all'art. 3 dei punti           
di accoglienza da esse predisposti possono accedere ai contributi               
previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali a favore            
delle imprese medesime.                                                         
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 5                                                                         
La L.R. 24 luglio 1979, n. 19 concerne Riordino, programmazione e               
deleghe della formazione alle professioni.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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