LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23
DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 6
Progetto e gestione dell'Itinerario
1. Il progetto per la costituzione, la realizzazione e la gestione
dell'Itinerario e' presentato alla Regione da un Comitato promotore
del quale possono far parte:
a) aziende agricole, agrituristiche e vitivinicole singole o
associate;
b) aziende di produzione o trasformazione di prodotti tipici del
territorio interessato dall'Itinerario;
c) imprese turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere e
della ristorazione;
d) imprese artigiane e commerciali direttamente collegate ai prodotti
tipici del territorio interessato dall'Itinerario;
e) Enti locali, loro consorzi, Camere di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura, Enti parco e Riserve naturali;
f) organizzazioni professionali ed associazioni dei settori
interessati;
g) consorzi di tutela dei prodotti tipici;
h) istituzioni ed associazioni culturali, ambientali, ricreative
interessate alla realizzazione degli obiettivi della presente legge;
i) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) che
perseguono scopi coerenti con gli obiettivi della presente legge;
l) altre imprese aventi interesse alla realizzazione dell'Itinerario.
2. Il progetto dell'Itinerario deve contenere:
a) il disciplinare applicabile a tutte le attivita' comprese nel
progetto, che deve essere conforme ai criteri ed alle caratteristiche
tipizzanti l'Itinerario;
b) l'individuazione dell'insieme dei prodotti di cui al comma 2
dell'art. 2 che lo caratterizzano, nel rispetto degli standard minimi
previsti dal Regolamento di attuazione;
c) l'atto di impegno alla realizzazione dell'Itinerario sottoscritto
dai legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato
promotore.