LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23
DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 5
Comitato tecnico regionale
1. E' istituito un Comitato tecnico, nominato dalla Giunta regionale,
composto da:
a) quattro membri designati rispettivamente dagli Assessori
competenti in materia di Agricoltura, Turismo, Cultura e Attivita'
produttive;
b) quattro membri scelti dalla Giunta tra esperti del settore
agroalimentare e turistico.
2. Il Comitato tecnico ha il compito di valutare:
a) la rispondenza del progetto e del disciplinare proposto dal
Comitato promotore alle condizioni previste dal Regolamento di
attuazione;
b) gli impegni assunti dal Comitato promotore per valorizzare i
prodotti e le attrattive dell'Itinerario;
c) le eventuali proposte di modifica degli Itinerari gia'
riconosciuti da sottoporre all'approvazione della Regione.