REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23

DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA

          Art. 5                                                                
Comitato tecnico regionale                                                      
1. E' istituito un Comitato tecnico, nominato dalla Giunta regionale,           
composto da:                                                                    
a) quattro membri designati rispettivamente dagli Assessori                     
competenti in materia di Agricoltura, Turismo, Cultura e Attivita'              
produttive;                                                                     
b) quattro membri scelti dalla Giunta tra esperti del settore                   
agroalimentare e turistico.                                                     
2. Il Comitato tecnico ha il compito di valutare:                               
a) la rispondenza del progetto e del disciplinare proposto dal                  
Comitato promotore alle condizioni previste dal Regolamento di                  
attuazione;                                                                     
b) gli impegni assunti dal Comitato promotore per valorizzare i                 
prodotti e le attrattive dell'Itinerario;                                       
c) le eventuali proposte di modifica degli Itinerari gia'                       
riconosciuti da sottoporre all'approvazione della Regione.                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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