REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23

DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA

          Art. 4                                                                
Riconoscimento degli Itinerari turistici enogastronomici                        
1. La Regione, sulla base della valutazione del Comitato tecnico di             
cui all'art. 5 e sentite le Province interessate per territorio,                
procede al riconoscimento degli Itinerari proposti dai Comitati                 
promotori. Ove venga accertato il mancato rispetto delle condizioni             
che hanno portato al riconoscimento, la Regione provvede                        
all'eventuale revoca del riconoscimento.                                        
2. Gli Itinerari riconosciuti ai sensi del presente articolo vengono            
inclusi, con carattere di priorita' rispetto ad altre analoghe                  
iniziative non riconosciute, nei programmi di valorizzazione                    
turistica dell'Emilia-Romagna.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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