LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23
DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 4
Riconoscimento degli Itinerari turistici enogastronomici
1. La Regione, sulla base della valutazione del Comitato tecnico di
cui all'art. 5 e sentite le Province interessate per territorio,
procede al riconoscimento degli Itinerari proposti dai Comitati
promotori. Ove venga accertato il mancato rispetto delle condizioni
che hanno portato al riconoscimento, la Regione provvede
all'eventuale revoca del riconoscimento.
2. Gli Itinerari riconosciuti ai sensi del presente articolo vengono
inclusi, con carattere di priorita' rispetto ad altre analoghe
iniziative non riconosciute, nei programmi di valorizzazione
turistica dell'Emilia-Romagna.