LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23
DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 3
Regolamento di attuazione
1. La Regione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, approva il Regolamento di attuazione.
2. Il Regolamento dispone, tra l'altro, in ordine:
a) all'individuazione dei requisiti dimensionali degli Itinerari;
b) all'individuazione di soglie di adesione delle imprese che rendono
significativa la presenza della realta' produttiva del territorio;
c) alla fissazione degli standard minimi di qualita' dei prodotti
enogastronomici e dei servizi al fine di assicurare un profilo
qualitativo omogeneo degli Itinerari;
d) all'adozione di una specifica ed uniforme segnaletica informativa
per identificare in modo unitario i differenti Itinerari
enogastronomici della regione;
e) alla definizione di un disciplinare tipo e delle linee guida per
la realizzazione e gestione degli Itinerari enogastronomici;
f) alla definizione di modalita' transitorie per il riconoscimento di
Itinerari gia' presenti sul territorio.