REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23

DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA

          Art. 3                                                                
Regolamento di attuazione                                                       
1. La Regione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente           
legge, approva il Regolamento di attuazione.                                    
2. Il Regolamento dispone, tra l'altro, in ordine:                              
a) all'individuazione dei requisiti dimensionali degli Itinerari;               
b) all'individuazione di soglie di adesione delle imprese che rendono           
significativa la presenza della realta' produttiva del territorio;              
c) alla fissazione degli standard minimi di qualita' dei prodotti               
enogastronomici e dei servizi al fine di assicurare un profilo                  
qualitativo omogeneo degli Itinerari;                                           
d) all'adozione di una specifica ed uniforme segnaletica informativa            
per identificare in modo unitario i differenti Itinerari                        
enogastronomici della regione;                                                  
e) alla definizione di un disciplinare tipo e delle linee guida per             
la realizzazione e gestione degli Itinerari enogastronomici;                    
f) alla definizione di modalita' transitorie per il riconoscimento di           
Itinerari gia' presenti sul territorio.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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