ENEL DISTRIBUZIONE SPA - ESERCIZIO DI FORLI'

COMUNICATO

Programma degli interventi previsti per l'anno 2000 per i quali si prevede di richiedere l'autorizzazione

L'ENEL Distribuzione SpA - Esercizio di Forli' avvisa che, in                   
ottemperanza dell'art. 2, comma 6, della L.R. 10/93 e della relativa            
direttiva applicativa approvata dalla Giunta della Regione                      
Emilia-Romagna con deliberazione 2 novembre 1999,  n.1965, con                  
comunicazione del 10/3/2000 ha trasmesso alle Amministrazioni                   
preposte l'allegato programma degli interventi previsti per l'anno              
2000 per i quali si prevede di richiedere l'autorizzazione.                     
Inoltre si rende noto che:                                                      
1) gli specifici provvedimenti autorizzativi che saranno                        
successivamente richiesti alle preposte Amministrazioni provinciali             
avranno, in conformita' dell'art. 5 della predetta L.R. 10/93,                  
efficacia di dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di                      
indifferibilita' ed urgenza delle opere e dei relativi lavori,                  
secondo il disposto dall'art. 9 del DPR 18/3/1965, n. 342, ai sensi e           
per gli effetti dell'art. 71 della Legge 25/6/1865,  n.2359 e                   
successive modificazioni, in particolare Legge 22/10/1971, n. 865,              
Legge 27/6/1974, n. 247 e Legge 3/1/1978, n. 1;                                 
2) di ogni specifica istanza di autorizzazione verra' data notizia              
mediante avviso per estratto all'Albo pretorio dei Comuni interessati           
per 30 giorni consecutivi e contestuale deposito dell'originale della           
domanda con i relativi elaborati tecnici, presso le competenti                  
Amministrazioni provinciali, a disposizione di chiunque ne abbia                
interesse per le eventuali osservazioni od opposizioni da presentare            
alle Amministrazioni medesime nei termini del deposito;                         
3) le servitu' di elettrodotto verranno costituite in conformita' al            
TU 11/12/1933, n. 1775 e, per impianti o situazioni particolari,                
anche con la rinuncia, da parte del concedente, delle facolta'                  
previste dal comma 4 dell'art. 122 del TU 11/12/1933, n. 1775,                  
affinche' le innovazioni, costruzioni o impianti non implichino                 
modifiche, rimozioni o il diverso collocamento delle condutture e               
degli appoggi. Le zone da assoggettare a servitu' di elettrodotto               
avranno una larghezza adeguata al tipo di impianto.                             
Al predetto programma potranno essere apportate variazioni ed                   
integrazioni per soddisfare fabbisogni di energia elettrica, allo               
stato non prevedibili, nell'ambito degli obblighi derivanti dalla               
Carta del servizio elettrico.                                                   
Di ogni ulteriore variazione ed integrazione verra' dato specifico              
avviso, con le medesime modalita' del presente atto, in concomitanza            
della presentazione delle specifiche istanze autorizzative alle                 
competenti Amministrazioni provinciali.                                         
(segue allegato fotografato)                                                    
IL RESPONSABILE                                                                 
Mauro Curiale                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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