REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 308

Classificazione zone di produzione molluschi bivalvi vivi ai sensi dell'art. 4 del DLgs 530/92

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la propria deliberazione n. 45 del 20 gennaio 1997, controllata           
senza rilievi dalla Commissione di controllo sull'amministrazione               
della Regione Emilia-Romagna con atto n. 281/302 in data 5 febbraio             
1997, con cui si e' proceduto alla classificazione delle zone di                
produzione dei molluschi bivalvi di cui all'art. 4 del DLgs 30                  
dicembre 1992, n. 530;                                                          
considerato che il punto 6 della stessa deliberazione prevede "di               
riservarsi di provvedere, con atti successivi, alle eventuali                   
classificazioni complementari e/o alla revisione della                          
classificazione di cui ai punti 1) e 2) del presente provvedimento,             
qualora vengano acquisiti, anche mediante l'attivazione di specifici            
programmi di indagine, nuovi elementi conoscitivi";                             
preso atto della nota n. M/1046.2 del 3/2/2000, acquisita agli atti             
del competente Servizio con prot. n. 6922 del 18/2/2000, corredata              
dai certificati di analisi, con la quale il Dipartimento di                     
prevenzione dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara ha                  
proposto di classificare come zona di tipo A l'area marina in                   
concessione alla Societa' cooperativa Gente di Mare COGEMAR di Porto            
Garibaldi (FE) delimitata dalle coordinate geografiche:                         
Lat. 44 43' 11" N. long. 12 19' 45" E.                                          
Lat. 44 43' 11" N. long. 12 20' 21" E.                                          
Lat. 44 42' 37" N. long. 12 20' 21" E.                                          
Lat. 44 42' 37" N. long. 12 19' 45" E.                                          
atteso:                                                                         
- che alla luce di quanto sopra esposto, e' possibile provvedere ad             
una integrazione della classificazione di cui alla deliberazione n.             
45 del 20 gennaio 1997;                                                         
- che e' necessario riservarsi di provvedere, con atti successivi,              
alle eventuali classificazioni complementari e/o alla revisione della           
classificazione di cui trattasi, qualora vengano acquisiti, anche               
mediante l'attivazione di specifici programmi di indagine, nuovi                
elementi conoscitivi;                                                           
sentito il parere favorevole espresso  dalla Commissione consiliare             
Sicurezza sociale, nella seduta del 28 febbraio 2000;                           
dato atto ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,            
n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:                                   
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
dr. Franco Rossi, in ordine alla legittimita'  della presente                   
delibera;                                                                       
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Veterinario e Igiene degli alimenti  dr. Giovanni Paganelli in merito           
alla regolarita' tecnica della presente delibera;                               
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di classificare, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 30 dicembre 1992,             
n. 530, le seguenti zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi:              
zona di produzione di tipo A, in cui e' consentita la raccolta e                
l'utilizzo per il consumo umano diretto dei molluschi bivalvi vivi              
(Mytilus sp.), l'allevamento della Societa' cooperativa Gente di Mare           
COGEMAR di Porto Garibaldi (FE) ubicata nell'area marina costiera               
delimitata dalle coordinate geografiche:                                        
Lat. 44 43' 11" N. long. 12 19' 45" E.                                          
Lat. 44 43' 11" N. long. 12 20' 21" E.                                          
Lat. 44 42' 37" N. long. 12 20' 21" E.                                          
Lat. 44 42' 37" N. long. 12 19' 45" E;                                          
2) di stabilire che restano salve tutte le altre disposizioni                   
contenute nella deliberazione n. 45 del 20 gennaio 1997;                        
3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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