REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 17 gennaio 2000, n. 209

Ditta Consorzio Irriguo Ghiarda - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Reggio Emilia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria, salvi i diritti dei terzi, al Consorzio           
Irriguo Ghiarda con sede in Via Ghiarda n. 29 del comune di Reggio              
Emilia legalmente domiciliata presso la sede di tale Comune, la                 
concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee            
in localita' Rivalta del comune di Reggio Emilia; (omissis) per la              
quantita' d'acqua, stabilita in medi moduli 0,015 (l/s 1,5) e fino ad           
un massimo uguale e non superiore a moduli 0,20 (l/s 20) per uso                
irriguo e piu' precisamente per irrigare un appezzamento di terreno             
di proprieta' dei consorziati di complessivi ettari 17,5 coltivato a            
prato stabile, mais e medicaio; (omissis)                                       
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del II Elenco suppletivo delle acque pubbliche della           
Provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono inserite,              
subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli obblighi               
contenuti nel disciplinare;                                                     
c) di pubblicare, per estratto, la presente determinazione ed il                
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3703 di repertorio del 14/4/1998                   
(omissis)                                                                       
Art. 6 - Garanzie da osservarsi                                                 
(omissis)                                                                       
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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