REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 17 gennaio 2000, n. 206

Ditta Maccari Emilio ed Edda - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso consumo irriguo dalle falde sotterranee in comune di Reggio Emilia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria ed in solido, salvi i diritti dei terzi,           
alla ditta Maccari Emilio ed Edda, residenti in Via Trieste n. 34 del           
comune di Fidenza (PR) e legalmente domiciliata presso la sede del              
Comune di Reggio Emilia, la concessione di derivazione di acqua                 
pubblica dalle falde sotterranee in localita' Pieve Modolena del                
comune di Reggio Emilia; (omissis) per la quantita' d'acqua,                    
stabilita in medi moduli 0,038 (l/s 3,8) e fino ad un massimo uguale            
e non superiore a moduli 0,18 (l/s 18) per uso irriguo e piu'                   
precisamente per irrigare un appezzamento di terreno di complessivi             
ettari 15, coltivato a prato stabile e seminativi; (omissis)                    
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del II Elenco suppletivo delle acque pubbliche della           
Provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono inserite,              
subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli obblighi               
contenuti nel disciplinare;                                                     
c) di pubblicare, per estratto, la presente determinazione ed il                
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3715 di repertorio dell'8/5/1998                   
(omissis)                                                                       
Art. 6 - Garanzie da osservarsi                                                 
(omissis)                                                                       
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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