REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 17 gennaio 2000, n. 202

Ditta Consorzio Irriguo Tempie - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Quattro Castella (RE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria, salvi i diritti dei terzi, al Consorzio           
Irriguo Tempie con sede in Via Filippo Re, localita' Montecavolo del            
comune di Quattro Castella legalmente domiciliata presso la sede di             
tale Comune, la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle              
falde sotterranee in localita' Montecavolo del Comune di Quattro                
Castella; (omissis) per la quantita' d'acqua, stabilita in medi                 
moduli 0,0145 (l/s 1,45) e fino ad un massimo uguale e non superiore            
a moduli 0,30 (l/s 30) per uso irriguo e piu' precisamente per                  
irrigare un appezzamento di terreno di proprieta' dei consorziati di            
complessivi ettari 20 coltivato a prato stabile; (omissis)                      
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del II Elenco suppletivo delle acque pubbliche della           
Provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono inserite,              
subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli obblighi               
contenuti nel disciplinare;                                                     
c) di pubblicare, per estratto, la presente determinazione ed il                
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3666 di repertorio del 15/12/1997                  
(omissis)                                                                       
Art. 6 - Garanzie da osservarsi                                                 
(omissis)                                                                       
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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