REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22

NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3

      TITOLO III                                                                
     ABROGAZIONI                                                                
     ED ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE                                           
          Art. 16                                                               
Dichiarazione d'urgenza                                                         
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello               
Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua              
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.            
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 24 marzo 2000  VASCO ERRANI                                            
NOTE ALL'ART. 16                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 127                                                                       
omissis                                                                         
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il seguente:                
"Art. 31                                                                        
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della            
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore            
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le              
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.                                  
2. il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 17 dell'11 gennaio 2000; oggetto consiliare n. 6478 (VI                      
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 19 gennaio 2000;                           
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 368 in data 28 gennaio 2000;                                         
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio e            
Ambiente" in sede referente.                                                    
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/2000 del 4           
febbraio 2000, con preannuncio di richiesta di relazione orale in               
aula del consigliere Ballarini;                                                 
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio                
2000, atto n. 220/2000;                                                         
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 468/4.1.20/C.G. del           
16 marzo 2000.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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