LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22
NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3
TITOLO II
RIORDINO DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE REGIONALI
IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI
Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
1. Il Comitato di cui all'art. 12 esprime i pareri che la vigente
legislazione regionale demanda alla Sezione II del Comitato
consultivo regionale previsto dalla L.R. 24 marzo 1975, n. 18.
2. Fino alla costituzione del Comitato di cui all'art. 12, la Sezione
II del Comitato consultivo regionale previsto dalla L.R. 24 marzo
1975, n. 18 svolge le funzioni previste dall'art. 13 secondo le
modalita' vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
NOTE ALL'ART. 14
Comma 1
1) La L.R. 24 marzo 1975, n. 18 concerne Riordinamento delle funzioni
amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di
edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonche' di
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale,
trasferite o delegate alla Regione ai sensi della Legge 22 ottobre
1971, n. 865 e del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 - Deleghe in materia di
espropriazione per pubblica utilita'.
Comma 2
2) La L.R. 18/75 e' citata alla nota 1) al presente articolo.
NOTE ALL'ART. 15 TCSW7 = Comma1
1) I Titoli II e IV della L.R. 18/75 concernevano rispettivamente
Viabilita', acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale e
Disposizioni finanzarie, transitorie e finali.
2) Il testo degli articoli 29, 30, 31, 35, 36, 37 e 38 della L.R.
18/75 era il seguente:
"Art. 29
E' istituito il Comitato consultivo regionale, con funzioni di
consulenza del Consiglio e della Giunta nelle materie di cui alla
presente legge.
Il Comitato e' articolato in due sezioni:
- I sezione per l'urbanistica e l'edilizia pubblica;
- II sezione per la viabilita', acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale.
Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Regione,
dura in carica due anni ed ha sede nel capo luogo della Regione.
I componenti sono rieleggibili.
Art. 30
Ciascuna sezione del Comitato consultivo e' cosi' composta:
a) da un componente della Giunta regionale, dalla stessa designato,
con funzione di Presidente. Il Presidente della sezione puo', in caso
di impedimento, di volta in volta, farsi sostituire da un suo
delegato scelto fra i componenti della Giunta o del Consiglio
regionale, oppure tra i membri della sezione stessa;
b) da undici esperti nelle materie di competenza di ciascuna sezione,
nominati dal Consiglio regionale con votazione limitata a sei
nominativi. Tra i membri nominati dovranno essere scelti esperti in
materia urbanistica, in diritto amministrativo, in geotecnica, in
materia agraria e forestale, in igiene dell'ambiente, nei trasporti e
vie di comunicazione ed in ingegneria civile, con riferimento alle
specifiche attribuzioni di ciascuna sezione;
c) da nove collaboratori regionali, designati dalla Giunta regionale,
da scegliersi tenuto conto della specifica competenza di ciascuna
sezione;
d) da cinque esperti designati dalla sezione regionale
dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI);
e) da due esperti in rappresentanza delle Amministrazioni
provinciali, designati dalla sezione regionale dell'Unione Provincie
italiane (UPI).
Il Presidente puo' far intervenire, di volta in volta, alle adunanze
di ciascuna sezione, senza diritto di voto, studiosi e tecnici
particolarmente esperti in speciali problemi nonche' collaboratori
regionali dei settori interessati.
Il Presidente della sezione designera', tra i componenti la sezione
stessa, uno o piu' relatori sui singoli affari.
Fungera' altresi' da relatore, senza diritto di voto, il
collaboratore regionale cui sia stata affidata dal Presidente
medesimo l'istruttoria dell'affare.
Su proposta di uno dei Presidenti delle sezioni oppure della
maggioranza di una delle sezioni stesse, esse potranno essere
convocate in seduta congiunta quando si tratti di deliberare su
argomenti di particolare importanza e che interessino sia l'una che
l'altra sezione. In tal caso, la seduta delle sezioni congiunte
verra' presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dal
componente della Giunta da lui all'uopo delegato.
Per ciascuna sezione del Comitato consultivo vengono nominati un
segretarto ed un vicesegretario. Tali compiti vengono affidati a
collaboratori regionali non facenti parte del Comitato stesso,
nominati dai Presidenti delle sezioni.
Art. 31
Alle sedute di ciascuna sezione o delle sezioni congiunte sono
invitati, con facolta' di essere coadiuvati da esperti di fiducia, i
rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate agli affari posti all'ordine del giorno.
I Presidenti possono altresi' invitare alle sedute i rappresentanti
di organi od uffici centrali e periferici dello Stato, nonche' di
enti e di organizzazioni anche comprensoriali i cui compiti risultino
comunque connessi con gli argomenti da trattare.
Le adunanze del Comitato sono valide in prima convocazione con la
presenza dei due quinti dei suoi componenti. Qualora non si raggiunga
detto quorum, le adunanze sono valide in seconda convocazione ove
siano presenti almeno cinque membri. I pareri sono validi quando
siano espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
presenti: in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive da parte di un
componente di diritto determina la decadenza dall'incarico e la sua
sostituzione con altro componente designato, a parziale deroga di
quanto disposto nel precedente art. 30, della Giunta regionale.
I soggetti invitati a norma dei commi precedenti partecipano alle
sedute senza diritto di voto. I pareri del Comitato e delle sezioni
sono formulati in assenza dei soggetti invitati a norma del primo
comma.".
"Art. 35
La II sezione del Comitato esprime parere su:
a) sui progetti - anche di variante e suppletivi - relativi ad opere
di competenza diretta della Regione, da eseguire in gestione diretta
o con il sistema della concessione, nei casi previsti dal precedente
articolo 21, lettera c);
b) sui progetti relativi ad opere pubbliche di competenza di Enti
locali a favore delle quali sia stata disposta la concessione di
contributi regionali, a richiesta del Consiglio regionale, in
relazione a quanto previsto dal precedente articolo 21, lettera d);
c) sui progetti relativi ad opere pubbliche di competenza degli Enti
locali, eseguite con o senza il contributo regionale, a richiesta
degli enti attuatori, in relazione a quanto previsto dal precedente
articolo 25, terzo comma;
d) sui progetti delle opere previste nel precedente art. 21, lettera
f), nei casi ivi contemplati;
e) sulle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche
interessanti il piano regolatore generale degli acquedotti di cui
alla Legge 4 febbraio 1963, n. 129 e successive modifiche,
integrazioni e relative norme di attuazione, in caso di opposizione
alle domande di concessione o di domande concorrenti;
f) sulla classificazione e declassificazione di strade, ove i
relativi provvedimenti siano di competenza regionale;
g) sui progetti di qualsiasi opera pubblica nei cui riguardi le leggi
regionali richiedano il parere della sezione del Comitato. In tal
caso alle sedute della sezione interverranno come membri effettivi,
collaboratori regionali ed esperti secondo quanto disposto dalle
singole leggi regionali.
Art. 36
Fino all'entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento
degli uffici, sono soppressi la sezione urbanistica regionale e gli
uffici del Provveditorato regionale alle Opere pubbliche trasferiti
alla Regione ai sensi dell'art. 12 del DPR 15 gennaio 1972, n. 8.
Le funzioni istruttorie ed esecutive della sezione e degli uffici
predetti, ivi compreso il parere sulle concessioni di piccole
derivazioni di acque pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera
e) dell'articolo precedente e di competenza regionale, sono espletate
da competenti uffici dipartimentali della Giunta regionale.
Art. 37
Fino all'entrata in vigore delle leggi di delega agli Enti locali e
della legge che disciplinera' l'organizzazione degli uffici regionali
e la loro sfera di competenza, gli uffici del Genio civile e gli
ingegneri che vi sono preposti esercitano nelle materie di cui al
Titolo II tutte le attivita' istruttorie, tecniche ed esecutive dai
medesimi svolte quali organi periferici del Ministero dei Lavori
pubblici alla data del 31 marzo 1972, che non siano incompatibili con
le disposizioni della presente legge, nonche' le altre attivita' che
saranno ad essi affidate dalla Giunta regionale o dall'Assessore da
questa delegato.
I predetti uffici esercitano altresi' le funzioni istruttorie ed
esecutive gia' demandate alle Sezioni autonome del Genio civile
OO.MM., per quanto riguarda le opere portuali di cui all'art. 2,
lettere f), g), h) del DPR 15 gennaio 1972, n. 8.
L'ufficio del Genio civile di Rimini esercita le proprie funzioni di
competenza regionale, ivi comprese quelle relative alla materia delle
acque pubbliche, nell'ambito dei Comuni compresi nell'omonimo
Circondario e indicati all'art. 2 della L.R. 22 gennaio 1974, n. 6.
Detto ufficio e' posto alle dipendenze funzionali del Comitato
circondariale di Rimini. All'Ufficio di Presidenza del Comitato
medesimo spettano gli stessi compiti attribuiti dalla L.R. 20 luglio
1973, n. 25, modificata dalla Legge 20 luglio 1973, n. 26, in ordine
al personale regionale posto alle dipendenze dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale.
L'ufficio predetto continuera' comunque ad esercitare le funzioni
istruttorie, tecniche ed esecutive di cui ai commi primo e secondo
del presente articolo, nonche' quelle di cui al terzo comma,
relativamente alle materie trasferite o delegate alla Regione ai
sensi del DPR 15 gennaio 1972, n. 8.
Art. 38
Il Comitato consultivo regionale o le sue sezioni sono in ogni caso
competenti ad esprimere i pareri ed a svolgere altre attribuzioni del
Consiglio superiore dei Lavori pubblici, del Comitato
tecnico-amministrativo, degli ingegneri capi degli uffici del Genio
civile, dei Comitati provinciali e regionali dell'edilizia
scolastica, della sovraintendenza ai monumenti, dei Comitati
provinciali per la bonifica, del Consiglio provinciale di Sanita',
nonche' quelli di qualsiasi altro organo consultivo, singolo e
collegiale, aventi sede presso qualsiasi Amministrazione centrale o
periferica dello Stato o di altro ente pubblico, ai quali sia
demandato dalla vigente legislazione di esprimere pareri sulle
materie trasferite o delegate con i decreti delegati disposti in base
dall'art. 17 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.
I pareri dei predetti organi consultivi regionali sostituiscono a
tutti gli effetti i pareri ed altre attribuzioni dei sopracitati
organi, singoli o collegiali.".