REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22

NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3

      TITOLO II                                                                 
     RIORDINO DELLE FUNZIONI                                                    
     AMMINISTRATIVE REGIONALI                                                   
     IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI                                      
          Art. 14                                                               
Disposizioni transitorie e finali                                               
1. Il Comitato di cui all'art. 12 esprime i pareri che la vigente               
legislazione regionale demanda alla Sezione II del Comitato                     
consultivo regionale previsto dalla L.R. 24 marzo 1975, n. 18.                  
2. Fino alla costituzione del Comitato di cui all'art. 12, la Sezione           
II del Comitato consultivo regionale previsto dalla L.R. 24 marzo               
1975, n. 18 svolge le funzioni previste dall'art. 13 secondo le                 
modalita' vigenti alla data di entrata in vigore della presente                 
legge.                                                                          
NOTE ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
1) La L.R. 24 marzo 1975, n. 18 concerne Riordinamento delle funzioni           
amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di                  
edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonche' di                    
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale,                
trasferite o delegate alla Regione ai sensi della Legge 22 ottobre              
1971, n. 865 e del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 - Deleghe in materia di            
espropriazione per pubblica utilita'.                                           
Comma 2                                                                         
2) La L.R. 18/75 e' citata alla nota 1) al presente articolo.                   
NOTE ALL'ART. 15  TCSW7 = Comma1                                                
1) I Titoli II e IV della L.R. 18/75 concernevano rispettivamente               
Viabilita', acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale e                
Disposizioni finanzarie, transitorie e finali.                                  
2) Il testo degli articoli 29, 30, 31, 35, 36, 37 e 38 della L.R.               
18/75 era il seguente:                                                          
"Art. 29                                                                        
E' istituito il Comitato consultivo regionale, con funzioni di                  
consulenza del Consiglio e della Giunta nelle materie di cui alla               
presente legge.                                                                 
Il Comitato e' articolato in due sezioni:                                       
- I sezione per l'urbanistica e l'edilizia pubblica;                            
- II sezione per la viabilita', acquedotti e lavori pubblici di                 
interesse regionale.                                                            
Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Regione,             
dura in carica due anni ed ha sede nel capo luogo della Regione.                
I componenti sono rieleggibili.                                                 
          Art. 30                                                               
Ciascuna sezione del Comitato consultivo e' cosi' composta:                     
a) da un componente della Giunta regionale, dalla stessa designato,             
con funzione di Presidente. Il Presidente della sezione puo', in caso           
di impedimento, di volta in volta, farsi sostituire da un suo                   
delegato scelto fra i componenti della Giunta o del Consiglio                   
regionale, oppure tra i membri della sezione stessa;                            
b) da undici esperti nelle materie di competenza di ciascuna sezione,           
nominati dal Consiglio regionale con votazione limitata a sei                   
nominativi.  Tra i membri nominati dovranno essere scelti esperti in            
materia urbanistica, in diritto amministrativo, in geotecnica, in               
materia agraria e forestale, in igiene dell'ambiente, nei trasporti e           
vie di comunicazione ed in ingegneria civile, con riferimento alle              
specifiche attribuzioni di ciascuna sezione;                                    
c) da nove collaboratori regionali, designati dalla Giunta regionale,           
da scegliersi tenuto conto della specifica competenza di ciascuna               
sezione;                                                                        
d) da cinque esperti designati dalla sezione regionale                          
dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI);                         
e) da due esperti in rappresentanza delle Amministrazioni                       
provinciali, designati dalla sezione regionale dell'Unione Provincie            
italiane (UPI).                                                                 
Il Presidente puo' far intervenire, di volta in volta, alle adunanze            
di ciascuna sezione, senza diritto di voto, studiosi e tecnici                  
particolarmente esperti in speciali problemi nonche' collaboratori              
regionali dei settori interessati.                                              
Il Presidente della sezione designera', tra i componenti la sezione             
stessa, uno o piu' relatori sui singoli affari.                                 
Fungera' altresi' da relatore, senza diritto di voto, il                        
collaboratore regionale cui sia stata affidata dal Presidente                   
medesimo l'istruttoria dell'affare.                                             
Su proposta di uno dei Presidenti delle sezioni oppure della                    
maggioranza di una delle sezioni stesse, esse potranno essere                   
convocate in seduta congiunta quando si tratti di deliberare su                 
argomenti di particolare importanza e che interessino sia l'una che             
l'altra sezione. In tal caso, la seduta delle sezioni congiunte                 
verra' presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dal                   
componente della Giunta da lui all'uopo delegato.                               
Per ciascuna sezione del Comitato consultivo vengono nominati un                
segretarto ed un vicesegretario. Tali compiti vengono affidati a                
collaboratori regionali non facenti parte del Comitato stesso,                  
nominati dai Presidenti delle sezioni.                                          
          Art. 31                                                               
Alle sedute di ciascuna sezione o delle sezioni congiunte sono                  
invitati, con facolta' di essere coadiuvati da esperti di fiducia, i            
rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazioni pubbliche              
direttamente interessate agli affari posti all'ordine del giorno.               
I Presidenti possono altresi' invitare alle sedute i rappresentanti             
di organi od uffici centrali e periferici dello Stato, nonche' di               
enti e di organizzazioni anche comprensoriali i cui compiti risultino           
comunque connessi con gli argomenti da trattare.                                
Le adunanze del Comitato sono valide in prima convocazione con la               
presenza dei due quinti dei suoi componenti. Qualora non si raggiunga           
detto quorum, le adunanze sono valide in seconda convocazione ove               
siano presenti almeno cinque membri. I pareri sono validi quando                
siano espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei            
presenti: in caso di parita' prevale il voto del Presidente.                    
L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive da parte di un              
componente di diritto determina la decadenza dall'incarico e la sua             
sostituzione con altro componente designato, a parziale deroga di               
quanto disposto nel precedente art. 30, della Giunta regionale.                 
I soggetti invitati a norma dei commi precedenti partecipano alle               
sedute senza diritto di voto. I pareri del Comitato e delle sezioni             
sono formulati in assenza dei soggetti invitati a norma del primo               
comma.".                                                                        
"Art. 35                                                                        
La II sezione del Comitato esprime parere su:                                   
a) sui progetti - anche di variante e suppletivi - relativi ad opere            
di competenza diretta della Regione, da eseguire in gestione diretta            
o con il sistema della concessione, nei casi previsti dal precedente            
articolo 21, lettera c);                                                        
b) sui progetti relativi ad opere pubbliche di competenza di Enti               
locali a favore delle quali sia stata disposta la concessione di                
contributi regionali, a richiesta del Consiglio regionale, in                   
relazione a quanto previsto dal precedente articolo 21, lettera d);             
c) sui progetti relativi ad opere pubbliche di competenza degli Enti            
locali, eseguite con o senza il contributo regionale, a richiesta               
degli enti attuatori, in relazione a quanto previsto dal precedente             
articolo 25, terzo comma;                                                       
d) sui progetti delle opere previste nel precedente art. 21, lettera            
f), nei casi ivi contemplati;                                                   
e) sulle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche                  
interessanti il piano regolatore generale degli acquedotti di cui               
alla Legge 4 febbraio 1963, n. 129 e successive modifiche,                      
integrazioni e relative norme di attuazione, in caso di opposizione             
alle domande di concessione o di domande concorrenti;                           
f) sulla classificazione e declassificazione di strade, ove i                   
relativi provvedimenti siano di competenza regionale;                           
g) sui progetti di qualsiasi opera pubblica nei cui riguardi le leggi           
regionali richiedano il parere della sezione del Comitato. In tal               
caso alle sedute della sezione interverranno come membri effettivi,             
collaboratori regionali ed esperti secondo quanto disposto dalle                
singole leggi regionali.                                                        
          Art. 36                                                               
Fino all'entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento               
degli uffici, sono soppressi la sezione urbanistica regionale e gli             
uffici del Provveditorato regionale alle Opere pubbliche trasferiti             
alla Regione ai sensi dell'art. 12 del DPR 15 gennaio 1972, n. 8.               
Le funzioni istruttorie ed esecutive della sezione e degli uffici               
predetti, ivi compreso il parere sulle concessioni di piccole                   
derivazioni di acque pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera            
e) dell'articolo precedente e di competenza regionale, sono espletate           
da competenti uffici dipartimentali della Giunta regionale.                     
          Art. 37                                                               
Fino all'entrata in vigore delle leggi di delega agli Enti locali e             
della legge che disciplinera' l'organizzazione degli uffici regionali           
e la loro sfera di competenza, gli uffici del Genio civile e gli                
ingegneri che vi sono preposti esercitano nelle materie di cui al               
Titolo II tutte le attivita' istruttorie, tecniche ed esecutive dai             
medesimi svolte quali organi periferici del Ministero dei Lavori                
pubblici alla data del 31 marzo 1972, che non siano incompatibili con           
le disposizioni della presente legge, nonche' le altre attivita' che            
saranno ad essi affidate dalla Giunta regionale o dall'Assessore da             
questa delegato.                                                                
I predetti uffici esercitano altresi' le funzioni istruttorie ed                
esecutive gia' demandate alle Sezioni autonome del Genio civile                 
OO.MM., per quanto riguarda le opere portuali di cui all'art. 2,                
lettere f), g), h) del DPR 15 gennaio 1972, n. 8.                               
L'ufficio del Genio civile di Rimini esercita le proprie funzioni di            
competenza regionale, ivi comprese quelle relative alla materia delle           
acque pubbliche, nell'ambito dei Comuni compresi nell'omonimo                   
Circondario e indicati all'art. 2 della L.R. 22 gennaio 1974, n. 6.             
Detto ufficio e' posto alle dipendenze funzionali del Comitato                  
circondariale di Rimini. All'Ufficio di Presidenza del Comitato                 
medesimo spettano gli stessi compiti attribuiti dalla L.R. 20 luglio            
1973, n. 25, modificata dalla Legge 20 luglio 1973, n. 26, in ordine            
al personale regionale posto alle dipendenze dell'Ufficio di                    
Presidenza del Consiglio regionale.                                             
L'ufficio predetto continuera' comunque ad esercitare le funzioni               
istruttorie, tecniche ed esecutive di cui ai commi primo e secondo              
del presente articolo, nonche' quelle di cui al terzo comma,                    
relativamente alle materie trasferite o delegate alla Regione ai                
sensi del DPR 15 gennaio 1972, n. 8.                                            
          Art. 38                                                               
Il Comitato consultivo regionale o le sue sezioni sono in ogni caso             
competenti ad esprimere i pareri ed a svolgere altre attribuzioni del           
Consiglio superiore dei Lavori pubblici, del Comitato                           
tecnico-amministrativo, degli ingegneri capi degli uffici del Genio             
civile, dei Comitati provinciali e regionali dell'edilizia                      
scolastica, della sovraintendenza ai monumenti, dei Comitati                    
provinciali per la bonifica, del Consiglio provinciale di Sanita',              
nonche' quelli di qualsiasi altro organo consultivo, singolo e                  
collegiale, aventi sede presso qualsiasi Amministrazione centrale o             
periferica dello Stato o di altro ente pubblico, ai quali sia                   
demandato dalla vigente legislazione di esprimere pareri sulle                  
materie trasferite o delegate con i decreti delegati disposti in base           
dall'art. 17 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.                                
I pareri dei predetti organi consultivi regionali sostituiscono a               
tutti gli effetti i pareri ed altre attribuzioni dei sopracitati                
organi, singoli o collegiali.".                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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