LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22
NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3
TITOLO II
RIORDINO DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE REGIONALI
IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI
Art. 13
Funzioni
1. Il Comitato esprime parere sui progetti, anche di variante,
relativi ad opere e lavori pubblici di importo superiore a 1.300.000
Euro di competenza regionale da realizzare direttamente o mediante
affidamento ai sensi del comma 2 dell'art. 9, nonche', entro i
medesimi limiti di importo, sui progetti di opere pubbliche attinenti
alla bonifica integrale e montana. Le modifiche al limite
dell'importo sono deliberate dalla Giunta regionale.
2. Il parere non e' richiesto sui progetti che costituiscano stralcio
funzionale di un progetto generale esecutivo sul quale il Comitato
abbia gia' espresso parere favorevole.
3. Il Comitato esprime altresi' parere sui progetti di variante che
eccedano il quinto dell'importo previsto nel progetto originario,
purche' la variazione riguardi un progetto gia' sottoposto all'esame
del Comitato.
4. Entro i limiti di importo di cui ai commi 1 e 3, gli Enti locali
possono richiedere il parere del Comitato sui progetti di opere e
lavori pubblici di loro competenza.
5. Il Comitato esprime altresi' i pareri che la vigente normativa
statale demanda ad altri organi consultivi in materia, con
riferimento a funzioni conferite o delegate alla Regione.
6. Il Comitato, inoltre, esprime i pareri che la normativa regionale
espressamente gli demanda.
7. I progetti relativi agli interventi di cui all'art. 17 del DLgs 5
febbraio 1997, n. 22 non sono soggetti al parere del Comitato.
NOTA ALL'ART. 13
Comma 7
Il testo dell'art. 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, concernente
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballagio, e' il seguente:
"Art. 17 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro dell'Ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e della Sanita',
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle
acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla
specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei
campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il
ripristino ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione
dei progetti di bonifica;
c bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che
facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti
di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i
rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
1 bis) I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 16
maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio
1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione,
raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli
impianti a rischio di incidente rilevante di cui al DPR 17 maggio
1988, n. 175 e successive modificazioni. Il Ministro dell'Ambiente
dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti
provvisti delle tecnologie di rilevazione piu' avanzate, la mappatura
nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le
Regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei
limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo
concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a
procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli
impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia
ed alla Regione territorialmente competenti, nonche' agli organi di
controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento
ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla
lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla
Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli
interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la
situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere
gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento
ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere
presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle
aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di
inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno
comunicazione al Comune, che diffida il responsabile
dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonche' alla
Provincia ed alla Regione.
4. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli
interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione
del progetto medesimo e ne da' comunicazione alla Regione.
L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del
progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di
esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio
degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se
l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area
compresa nel territorio di piu' comuni il progetto e gli interventi
sono approvati ed autorizzati dalla Regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di
bonifica la Regione puo' richiedere al Comune che siano apportate
modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al
progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici
in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilita' di
contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con
l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi
sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 puo' prescrivere
l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti
dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con
l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonche' limitazioni
temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto
alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero
particolari modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali
prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti
urbanistici e dei piani territoriali.
6 bis) Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere
assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di
finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50
per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti
interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si
applicano le disposizioni di cui ai commi 10) e 11).
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante
urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza
e di indifferibilita' dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti
le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla
osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per
la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature
necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al
comma 2, lettera c), e' attestato da apposita certificazione
rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano
individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune
territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione,
che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le
somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi
fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai
commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di
destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18,
comma 2, della Legge 28 febbraio 1985, n.47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il
ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono
assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del Codice
civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in pregiudizio dei
diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le predette spese sono
altresi' assistite da privilegio generale mobiliare.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti
interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo
un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli
inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione
d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area
comporti l'applicazione dei limiti di accettabilita' di
contaminazione piu' restrittivi, l'interessato deve procedere a
proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un
apposito progetto che e' approvato dal Comune ai sensi di cui ai
commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato,
dalla Provincia, ai sensi del comma 8.
13 bis) Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente
articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli
interessati.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse
nazionale sono presentati al Ministero dell'Ambiente ed approvati, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto
del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e della Sanita',
d'intesa con la Regione territorialmente competente. L'approvazione
produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli
impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove
prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale
degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di
bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i
progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla
produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di
concerto con il Ministero delle Risorse agricole, alimentari e
forestali.
15 bis) Il Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro
dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica e con il
Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, emana un
decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese
industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese
industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e
finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di
bonifica previsti dalla vigente legislazione.
15 ter) Il Ministero dell'Ambiente e le Regioni rendono pubblica,
rispettivamente, la lista di priorita' nazionale e regionale dei siti
contaminati da bonificare.".