REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22

NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3

      TITOLO II                                                                 
     RIORDINO DELLE FUNZIONI                                                    
     AMMINISTRATIVE REGIONALI                                                   
     IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI                                      
          Art. 13                                                               
Funzioni                                                                        
1. Il Comitato esprime parere sui progetti, anche di variante,                  
relativi ad opere e lavori pubblici di importo superiore a 1.300.000            
Euro di competenza regionale da realizzare direttamente o mediante              
affidamento ai sensi del comma 2 dell'art. 9, nonche', entro i                  
medesimi limiti di importo, sui progetti di opere pubbliche attinenti           
alla bonifica integrale e montana. Le modifiche al limite                       
dell'importo sono deliberate dalla Giunta regionale.                            
2. Il parere non e' richiesto sui progetti che costituiscano stralcio           
funzionale di un progetto generale esecutivo sul quale il Comitato              
abbia gia' espresso parere favorevole.                                          
3. Il Comitato esprime altresi' parere sui progetti di variante che             
eccedano il quinto dell'importo previsto nel progetto originario,               
purche' la variazione riguardi un progetto gia' sottoposto all'esame            
del Comitato.                                                                   
4. Entro i limiti di importo di cui ai commi 1 e 3, gli Enti locali             
possono richiedere il parere del Comitato sui progetti di opere e               
lavori pubblici di loro competenza.                                             
5. Il Comitato esprime altresi' i pareri che la vigente normativa               
statale demanda ad altri organi consultivi in materia, con                      
riferimento a funzioni conferite o delegate alla Regione.                       
6. Il Comitato, inoltre, esprime i pareri che la normativa regionale            
espressamente gli demanda.                                                      
7. I progetti relativi agli interventi di cui all'art. 17 del DLgs 5            
febbraio 1997, n. 22 non sono soggetti al parere del Comitato.                  
NOTA ALL'ART. 13                                                                
Comma 7                                                                         
Il testo dell'art. 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, concernente              
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui               
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di                 
imballagio, e' il seguente:                                                     
"Art. 17 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati                  
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente                  
decreto il Ministro dell'Ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale           
per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri              
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e della Sanita',               
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le                
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:                  
a) i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle             
acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla                  
specifica destinazione d'uso dei siti;                                          
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei                  
campioni;                                                                       
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il              
ripristino ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione              
dei progetti di bonifica;                                                       
c bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che           
facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti             
di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i                 
rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.                     
1 bis) I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 16             
maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio           
1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione,                    
raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli               
impianti a rischio di incidente rilevante di cui al DPR 17 maggio               
1988, n. 175 e successive modificazioni. Il Ministro dell'Ambiente              
dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti             
provvisti delle tecnologie di rilevazione piu' avanzate, la mappatura           
nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le             
Regioni.                                                                        
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei           
limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo              
concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a             
procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di             
bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli                
impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:              
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia           
ed alla Regione territorialmente competenti, nonche' agli organi di             
controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento              
ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;               
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla                
lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla                    
Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli                     
interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la                  
situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere             
gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;                       
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento            
ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere           
presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle              
aree inquinate.                                                                 
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie            
funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di                  
inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno                        
comunicazione al Comune, che diffida il responsabile                            
dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonche' alla               
Provincia ed alla Regione.                                                      
4. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli            
interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione            
del progetto medesimo e ne da' comunicazione alla Regione.                      
L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del              
progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di                      
esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere              
prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio              
degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se                   
l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area               
compresa nel territorio di piu' comuni il progetto e gli interventi             
sono approvati ed autorizzati dalla Regione.                                    
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di            
bonifica la Regione puo' richiedere al Comune che siano apportate               
modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al           
progetto di bonifica.                                                           
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici           
in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilita' di                    
contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con                     
l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi                    
sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 puo' prescrivere               
l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti             
dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con                   
l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonche' limitazioni           
temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto              
alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero                     
particolari modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali                   
prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti                
urbanistici e dei piani territoriali.                                           
6 bis) Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere             
assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di                   
finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50            
per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti                    
interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria            
e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si            
applicano le disposizioni di cui ai commi 10) e 11).                            
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante                      
urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza            
e di indifferibilita' dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti             
le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla               
osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per            
la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature              
necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.                             
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al            
comma 2, lettera c), e' attestato da apposita certificazione                    
rilasciata dalla Provincia competente per territorio.                           
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano                       
individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di           
ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune                      
territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione,            
che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le            
somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi           
fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.                     
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino           
ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai             
commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di              
destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18,           
comma 2, della Legge 28 febbraio 1985,  n.47.                                   
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il             
ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono           
assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai            
sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del Codice           
civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in pregiudizio dei            
diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le predette spese sono              
altresi' assistite da privilegio generale mobiliare.                            
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti            
interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo                 
un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:                               
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli             
inquinanti presenti;                                                            
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;                             
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione                
d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;                       
d) la stima degli oneri finanziari.                                             
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area               
comporti l'applicazione dei limiti di accettabilita' di                         
contaminazione piu' restrittivi, l'interessato deve procedere a                 
proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un              
apposito progetto che e' approvato dal Comune ai sensi di cui ai                
commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato,               
dalla Provincia, ai sensi del comma 8.                                          
13 bis) Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di               
bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente                   
articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli                 
interessati.                                                                    
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse                  
nazionale sono presentati al Ministero dell'Ambiente ed approvati, ai           
sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto           
del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri                          
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e della Sanita',               
d'intesa con la Regione territorialmente competente. L'approvazione             
produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli                   
impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove            
prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale           
degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di           
bonifica.                                                                       
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i           
progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla                     
produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di             
concerto con il Ministero delle Risorse agricole, alimentari e                  
forestali.                                                                      
15 bis) Il Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro                  
dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica e con il             
Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, emana un             
decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese                      
industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese             
industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e                   
finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di               
bonifica previsti dalla vigente legislazione.                                   
15 ter) Il Ministero dell'Ambiente e le Regioni rendono pubblica,               
rispettivamente, la lista di priorita' nazionale e regionale dei siti           
contaminati da bonificare.".                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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