REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22

NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3

      TITOLO II                                                                 
     RIORDINO DELLE FUNZIONI                                                    
     AMMINISTRATIVE REGIONALI                                                   
     IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI                                      
          Art. 11                                                               
Competenze dirigenziali                                                         
1. I dirigenti curano l'attuazione degli interventi definiti ai sensi           
del comma 1 dell'art. 10, adottando gli atti di gestione tecnica e              
amministrativa necessari per l'affidamento e per l'esecuzione dei               
lavori.                                                                         
2. Spetta, in particolare ai dirigenti:                                         
a) l'approvazione, previa verifica di congruita' tecnica, finanziaria           
e funzionale, dei progetti relativi ad opere e lavori pubblici che la           
Regione realizza direttamente;                                                  
b) l'approvazione, previa verifica di congruita' tecnica, finanziaria           
e funzionale, dei progetti relativi ad opere e lavori pubblici da               
realizzare mediante affidamento ai soggetti attuatori ai sensi della            
lett. b) del comma 2 dell'art. 9;                                               
c) l'approvazione, previa verifica di congruita' tecnica, finanziaria           
e funzionale, dei progetti di opere pubbliche di bonifica integrale e           
montana;                                                                        
d) l'approvazione degli interventi e dei progetti relativi al                   
consolidamento e trasferimento di abitati, in esecuzione dei relativi           
provvedimenti di riconoscimento;                                                
e) l'approvazione delle perizie di variante, la decisione in merito             
alle vertenze insorte in corso di esecuzione, le risoluzioni e le               
rescissioni di contratti relativi ad opere e lavori pubblici di cui             
alla lett. a);                                                                  
f) la nomina dei collaudatori e la approvazione del certificato di              
collaudo o di regolare esecuzione relativi ad opere e lavori pubblici           
di cui alle lett. a), b) e c);                                                  
g) la sottoscrizione delle intese di cui all'art. 9, commi 3 e 4.               
3. In assenza di specifiche diverse disposizioni, gli atti adottati             
dagli Enti locali per realizzare opere e lavori pubblici con il                 
contributo finanziario della Regione non sono soggetti ad                       
approvazione regionale.                                                         
4. La disciplina prevista dal comma 3 si applica anche alle opere e             
ai lavori pubblici la cui realizzazione sia affidata agli Enti locali           
ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 9.                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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