LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22
NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3
TITOLO II
RIORDINO DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE REGIONALI
IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI
Art. 11
Competenze dirigenziali
1. I dirigenti curano l'attuazione degli interventi definiti ai sensi
del comma 1 dell'art. 10, adottando gli atti di gestione tecnica e
amministrativa necessari per l'affidamento e per l'esecuzione dei
lavori.
2. Spetta, in particolare ai dirigenti:
a) l'approvazione, previa verifica di congruita' tecnica, finanziaria
e funzionale, dei progetti relativi ad opere e lavori pubblici che la
Regione realizza direttamente;
b) l'approvazione, previa verifica di congruita' tecnica, finanziaria
e funzionale, dei progetti relativi ad opere e lavori pubblici da
realizzare mediante affidamento ai soggetti attuatori ai sensi della
lett. b) del comma 2 dell'art. 9;
c) l'approvazione, previa verifica di congruita' tecnica, finanziaria
e funzionale, dei progetti di opere pubbliche di bonifica integrale e
montana;
d) l'approvazione degli interventi e dei progetti relativi al
consolidamento e trasferimento di abitati, in esecuzione dei relativi
provvedimenti di riconoscimento;
e) l'approvazione delle perizie di variante, la decisione in merito
alle vertenze insorte in corso di esecuzione, le risoluzioni e le
rescissioni di contratti relativi ad opere e lavori pubblici di cui
alla lett. a);
f) la nomina dei collaudatori e la approvazione del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione relativi ad opere e lavori pubblici
di cui alle lett. a), b) e c);
g) la sottoscrizione delle intese di cui all'art. 9, commi 3 e 4.
3. In assenza di specifiche diverse disposizioni, gli atti adottati
dagli Enti locali per realizzare opere e lavori pubblici con il
contributo finanziario della Regione non sono soggetti ad
approvazione regionale.
4. La disciplina prevista dal comma 3 si applica anche alle opere e
ai lavori pubblici la cui realizzazione sia affidata agli Enti locali
ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 9.