LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22
NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3
TITOLO II
RIORDINO DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE REGIONALI
IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI
Art. 9
Finalita'
1. Il presente Titolo disciplina il riordino delle funzioni
amministrative regionali in materia di opere e lavori pubblici in
attuazione dell'art. 159, comma 3 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
2. La Regione puo' affidare la realizzazione di opere e lavori
pubblici di propria competenza:
a) ad Enti locali e loro forme di cooperazione, al fine di promuovere
l'integrazione del sistema regionale e locale;
b) a Consorzi di bonifica nonche' ad enti pubblici ed aziende
dipendenti dalla Regione, qualora sussistano esigenze di carattere
organizzativo o funzionale.
3. L'affidamento e' effettuato d'intesa con i soggetti di cui al
comma 2, di seguito denominati "soggetti attuatori", i quali
provvedono all'esecuzione dei lavori mediante contratti d'appalto o
in economia ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di opere e
lavori pubblici. Ai soggetti attuatori e' riconosciuto il rimborso
degli oneri sostenuti nella misura massima del 10% dell'importo a
base d'asta e dell'eventuale espropriazione. Detta percentuale e'
aggiornata con cadenza biennale dalla Regione.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 dell'art. 17
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, la Regione puo' avvalersi,
previa intesa, di organismi e uffici di altre pubbliche
Amministrazioni i quali provvedono direttamente al loro espletamento.
5. La Regione contribuisce al finanziamento di opere e lavori
pubblici di competenza degli Enti locali secondo le disposizioni
previste da specifiche leggi di settore.
NOTE ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo del comma 3 dell'art. 159 della L.R. 3/99, citata alla
nota al titolo, e' il seguente:
"Art. 159 - Monitoraggio e assistenza in materia di opere e lavori
pubblici e di servizi
omissis
3. In conformita ai principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della
Legge 59/97 ed a quanto disposto dall'art. 3 del DLgs 112/98, la
Regione provvede al riordino delle funzioni amministrative ad essa
spettanti in materia di opere e lavori pubblici e di servizi, al fine
di assicurarne l'efficiente ed efficace esercizio.".
Comma 4
2) Il testo del comma 1 dell'art. 17 della Legge 11 febbraio 1994, n.
109, concernente Legge quadro in materia di lavori pubblici, e' il
seguente:
"Art. 17 - Effettuazione delle attivita' di progettazione, direzione
dei lavori e accessorie
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva nonche' alla direzione dei lavori ed agli incarichi di
supporto tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile unico
del procedimento e del dirigente competente alla formazione del
programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
che i Comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le Comunita' Montane,
le Aziende Unita' sanitarie locali, i consorzi, gli enti di
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le
modalita' di cui agli articoli 24, 25 e 26 della Legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le
singole Amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui
alla Legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;
e) dalle societa' di professionisti di cui al comma 6, lettera a);
f) dalle societa' di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13 in quanto compatibili.
omissis".