LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22
NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3
Art. 8
Disposizioni finali
1. I provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati ai sensi
degli artt. 111 e 112 della L.R. n. 3 del 1999 nel testo previgente
alla presente legge restano validi.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'art. 111 della L.R. 3/99, citata alla nota al
titolo, prima delle modifiche apportate dalla presente legge, era il
seguente:
"Art. 111 - Funzioni delle Province
1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni:
a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque, fatta
eccezione di quelle di competenza dei Comuni previste all'art. 112;
b) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi
di cui alla lett. a);
c) il rilevamento per il tramite dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) delle caratteristiche qualitative e
quantitative dei corpi idrici, nonche' la tenuta e l'aggiornamento
dell'elenco delle acque dolci superficiali.
2. Alle Province e' delegato altresi':
a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque
utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di
miniere o cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori
di ingegnena civile;
b) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle unita'
geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione di
idrocarburi.
3. Al fine di assicurare una gestione coordinata ed omogenea le
Province esercitano le funzioni di cui al presente articolo sulla
base di direttive emanate dalla Giunta regionale entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".
2) Il testo dell'art. 112 della L.R. 3/99, citata alla nota al
titolo, prima delle modifiche apportate dalla presente legge, e'
riportato alla nota all'art. 2.