REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22

NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3

          Art. 8                                                                
Disposizioni finali                                                             
1. I provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati ai sensi            
degli artt. 111 e 112 della L.R. n. 3 del 1999 nel testo previgente             
alla presente legge restano validi.                                             
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 111 della L.R. 3/99, citata alla nota al                  
titolo, prima delle modifiche apportate dalla presente legge, era il            
seguente:                                                                       
"Art. 111 - Funzioni delle Province                                             
1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni:                      
a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque, fatta             
eccezione di quelle di competenza dei Comuni previste all'art. 112;             
b) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi            
di cui alla lett. a);                                                           
c) il rilevamento per il tramite dell'Agenzia regionale per la                  
prevenzione e l'ambiente (ARPA) delle caratteristiche qualitative e             
quantitative dei corpi idrici, nonche' la tenuta e l'aggiornamento              
dell'elenco delle acque dolci superficiali.                                     
2. Alle Province e' delegato altresi':                                          
a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque                     
utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di                
miniere o cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori             
di ingegnena civile;                                                            
b) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle unita'                    
geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione di                   
idrocarburi.                                                                    
3. Al fine di assicurare una gestione coordinata ed omogenea le                 
Province esercitano le funzioni di cui al presente articolo sulla               
base di direttive emanate dalla Giunta regionale entro centoventi               
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".                           
2) Il testo dell'art. 112 della L.R. 3/99, citata alla nota al                  
titolo, prima delle modifiche apportate dalla presente legge, e'                
riportato alla nota all'art. 2.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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