REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22

NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3

          Art. 6                                                                
Modifiche all'art. 150 della L.R. n. 3 del 1999                                 
1. Il comma 6 e' cosi' sostituito:                                              
"6. Il Comune puo' adeguare il PRG vigente alle previsioni di cui al            
comma 5 attraverso apposita variante, adottata ai sensi dei commi 4 e           
5 dell'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978.".                                     
2. Al comma 7 le parole "al Comune" sono sostituite con le seguenti             
"agli enti delegati".                                                           
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 6 dell'art. 150 della L.R. 3/99, citata alla              
nota al titolo, era il seguente:                                                
"Art. 150 - Vincolo idrogeologico                                               
omissis                                                                         
6. Il Comune puo' adeguare il PRG vigente alle previsioni di cui al             
comma 5 attraverso apposita variante, adottata:                                 
a) ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. 47/78, qualora il           
PRG sia stato approvato in data successiva a quella di adozione del             
Piano territoriale paesistico regionale;                                        
b) ai sensi dell'art. 14 della L.R. 47/78, qualora il PRG sia stato             
approvato in data antecedente.                                                  
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 7 dell'art. 150 della L.R. 3/99, citata alla              
nota al titolo, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il               
seguente:                                                                       
"Art. 150 - Vincolo idrogeologico                                               
omissis                                                                         
7. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, le opere di modesta           
entita', che comportano limitati movimenti di terreno, individuati              
dalla direttiva di cui al comma 9, sono soggette alla presentazione             
all'ente delegato competente per territorio di una comunicazione di             
inizio di attivita', corredata di relazione tecnico-illustrativa. La            
direttiva di cui al comma 9 individua altresi' nell'ambito delle                
opere di modesta entita' quelle che possono essere iniziate senza               
previa comunicazione agli enti delegati.                                        
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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