LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22
NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3
Art. 6
Modifiche all'art. 150 della L.R. n. 3 del 1999
1. Il comma 6 e' cosi' sostituito:
"6. Il Comune puo' adeguare il PRG vigente alle previsioni di cui al
comma 5 attraverso apposita variante, adottata ai sensi dei commi 4 e
5 dell'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978.".
2. Al comma 7 le parole "al Comune" sono sostituite con le seguenti
"agli enti delegati".
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo del comma 6 dell'art. 150 della L.R. 3/99, citata alla
nota al titolo, era il seguente:
"Art. 150 - Vincolo idrogeologico
omissis
6. Il Comune puo' adeguare il PRG vigente alle previsioni di cui al
comma 5 attraverso apposita variante, adottata:
a) ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. 47/78, qualora il
PRG sia stato approvato in data successiva a quella di adozione del
Piano territoriale paesistico regionale;
b) ai sensi dell'art. 14 della L.R. 47/78, qualora il PRG sia stato
approvato in data antecedente.
omissis".
Comma 2
2) Il testo del comma 7 dell'art. 150 della L.R. 3/99, citata alla
nota al titolo, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 150 - Vincolo idrogeologico
omissis
7. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, le opere di modesta
entita', che comportano limitati movimenti di terreno, individuati
dalla direttiva di cui al comma 9, sono soggette alla presentazione
all'ente delegato competente per territorio di una comunicazione di
inizio di attivita', corredata di relazione tecnico-illustrativa. La
direttiva di cui al comma 9 individua altresi' nell'ambito delle
opere di modesta entita' quelle che possono essere iniziate senza
previa comunicazione agli enti delegati.
omissis".