LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22
NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3
Art. 5
Modifiche all'art. 147 della L.R. n. 3 del 1999
1. Al comma 1 dopo la lett. a) e' aggiunta la seguente:
"a bis) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque di sorgente
di cui al DLgs 4 agosto 1999, n. 339, ivi compreso l'introito dei
diritti proporzionali di cui all'art. 16 della L.R. 17 agosto 1988,
n. 32, ferma restando la competenza della Giunta regionale per la
loro determinazione;".
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 147 della L.R. 3/99, citata alla nota
al titolo, cosi' come integrato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 147 - Deleghe di funzioni alle Province
1. Sono delegate alle Province le seguenti funzioni, compiti ed
attivita' amministrative:
a) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e
termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso
l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della
medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale
per la loro deternimazione;
a bis) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque di sorgente
di cui al DLgs 4 agosto 1999, n. 339, ivi compreso l'introito dei
diritti proporzionali di cui all'art. 16 della L.R. 17 agosto 1988,
n. 32, ferma restando la competenza della Giunta regionale per la
loro determinazione;
b) attivita' di vigilanza in materia di polizia mineraria di cui al
commi 1, 2 e 3 dell'art. 21 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17;
c) accertamenti, attestazioni ed altri incombenti relativi agli
impianti di trattamento, trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli, ai fini del relativo finanziamento comunitario,
statale e regionale a norma dei Regolamenti CEE 355/77, 3164/82,
1932/84, nonche' dell'art. 4 della Legge 8 novembre 1986, n. 752.
omissis".