LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22
NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3
Art. 4
Modifiche all'art. 142 della L.R. n. 3 del 1999
1. Dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo non si
applicano le disposizioni dell'art. 240.".
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
Il testo dell'art. 142 della L.R. 3/99, citata alla nota al titolo,
cosi' come integrato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 142 - Delegificazione di procedure concernenti le risorse
idriche
1. La Regione con apposito regolamento disciplina il procedimento di
concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo
idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e
sorgenti sulla base dei criteri eprincipi di cui al comma 5 dell'art.
20 della Legge 59/97.
2. Le licenze di attingimento previste all'art. 56 del RD 11 dicembre
1933, n. 1775, accordate per l'anno 1998, ivi comprese quelle gia'
accordate per cinque volte, sono prorogate, qualora permanga la
necessita' dell'utilizzo della risorsa idrica, sino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e comunque non
oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal
fine gli utenti sono tenuti a presentare apposita istanza e a versare
il canone per l'uso esercitato.
3. Il procedimento istruttorio delle domande di concessione di
derivazione di acqua pubblica, presentate prima dell'entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1 e per le quali non sia stata
ancora richiesta l'espressione del parere al Ministero delle Finanze
alla data di entrata in vigore della presente legge, e' sospeso sino
alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento e comunque
per un periodo non superiore a due anni dall'entrara in vigore della
presente legge. E' facolta' della Regione, tenuto conto della
rilevanza economica dell'attivita' idroesigente e della necessita' di
tutelare la risorsa idrica, rilasciare per la durata della
sospensione e senza che cio' costituisca diritto al rilascio della
concessione, un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo
dell'acqua necessaria allo svolgimento dell'attivita'.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle
richieste di riconoscimento o concessione preferenziale di cui
all'art. 34 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.
5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo non si
applicano le disposizioni dell'art. 240.".