REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22

NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3

          Art. 3                                                                
Modifiche all'art. 134 della L.R. n. 3 del 1999                                 
1. Dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:                                     
"5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4 dell'art. 17 del DLgs           
n. 22 del 1997 e al comma 9 dell'art. 10 del DM 25 ottobre 1999, n.             
471, per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di             
bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente              
dei siti inquinati, sono prestate a favore del Comune quando gli                
stessi interventi riguardano il territorio comunale.".                          
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 134 della L.R. 3/99, citata alla nota al titolo,             
cosi' come integrato dalla presente legge, e' il seguente:                      
"Art. 134 - Interventi di bonifica                                              
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,                 
bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del             
DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 la Regione istituisce un apposito fondo.            
2. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,                 
bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6 bis dell'art. 17           
del DLgs 22/97 la Regione puo' concedere ai soggetti obbligati ad               
eseguire gli interventi ai sensi del medesimo articolo, contributi              
fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo della bonifica             
secondo modalita' stabilite dalla Giunta regionale.                             
3. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,                 
bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad             
uso pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche            
o nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 128,            
la Giunta regionale puo' concedere finanziamenti fino al cento per              
cento a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi.                
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le                  
entrate e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R.           
6 agosto 1996, n. 31.                                                           
5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4 dell'art. 17 del DLgs            
22/97 e al comma 9 dell'art. 10 del DM 25 ottobre 1999, n. 471, per             
la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica,            
ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti               
inquinati, sono prestate a favore del Comune quando gli stessi                  
interventi riguardano il territorio comunale.".                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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