REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22

NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3

          Art. 2                                                                
Modifiche all'art. 112 della L.R. n. 3 del 1999                                 
1. L'art. 112 e' sostituito dal seguente:                                       
"Art. 112                                                                       
Funzioni dei Comuni                                                             
1. E' di competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione agli             
scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque                 
reflue domestiche nonche' l'irrogazione e l'introito delle connesse             
sanzioni amministrative.                                                        
2. Il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi             
di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del                
servizio idrico integrato.".                                                    
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 112 della L.R. 3/99, citata alla nota al titolo,             
era il seguente:                                                                
"Art. 112 - Funzioni dei Comuni                                                 
1. E' di competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione agli             
scarichi nelle pubbliche fognature, nonche' quella agli scarichi                
degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche                       
fognature.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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