LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22
NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3
Art. 2
Modifiche all'art. 112 della L.R. n. 3 del 1999
1. L'art. 112 e' sostituito dal seguente:
"Art. 112
Funzioni dei Comuni
1. E' di competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione agli
scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque
reflue domestiche nonche' l'irrogazione e l'introito delle connesse
sanzioni amministrative.
2. Il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi
di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del
servizio idrico integrato.".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo dell'art. 112 della L.R. 3/99, citata alla nota al titolo,
era il seguente:
"Art. 112 - Funzioni dei Comuni
1. E' di competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione agli
scarichi nelle pubbliche fognature, nonche' quella agli scarichi
degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
fognature.".