REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22

NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
TITOLO I                                                                        
MODIFICHE ALLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3                                        
          Art. 1                                                                
Modifiche all'art. 111 della L.R. n. 3 del 1999                                 
1. La lett. a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:                        
"a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue            
industriali e delle acque assimilate alle domestiche che non                    
recapitano in reti fognarie, delle reti fognarie nonche'                        
l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative;".            
2. Alla lett. a) del comma 2 prima del punto e virgola e' aggiunto il           
periodo ", ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico".              
NOTA AL TITOLO                                                                  
La L.R. 21 aprile 1999, n. 3 concerne Riforme del sistema regionale e           
locale.                                                                         
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 111 della L.R.               
3/99, citata alla nota al titolo, era il seguente:                              
"Art. 111 - Funzioni delle Province                                             
1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni:                      
a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque, fatta             
eccezione di quelle di competenza dei Comuni previste all'art. 112;             
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo della lettera a) del comma 2 dell'art. 111 della L.R.               
3/99, citata alla nota al titolo, cosi' come integrato dalla presente           
legge, e' il seguente:                                                          
"Art. 111 - Funzioni delle Province                                             
omissis                                                                         
2. Alle Province e' delegato altresi':                                          
a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque                     
utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di                
miniere o cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori             
di ingegneria civile ivi comprese quelle degli impianti di scambio              
termico.                                                                        
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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