LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22
NORME IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICATIVE DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
MODIFICHE ALLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3
Art. 1
Modifiche all'art. 111 della L.R. n. 3 del 1999
1. La lett. a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
"a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue
industriali e delle acque assimilate alle domestiche che non
recapitano in reti fognarie, delle reti fognarie nonche'
l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative;".
2. Alla lett. a) del comma 2 prima del punto e virgola e' aggiunto il
periodo ", ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico".
NOTA AL TITOLO
La L.R. 21 aprile 1999, n. 3 concerne Riforme del sistema regionale e
locale.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 111 della L.R.
3/99, citata alla nota al titolo, era il seguente:
"Art. 111 - Funzioni delle Province
1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni:
a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque, fatta
eccezione di quelle di competenza dei Comuni previste all'art. 112;
omissis".
Comma 2
2) Il testo della lettera a) del comma 2 dell'art. 111 della L.R.
3/99, citata alla nota al titolo, cosi' come integrato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 111 - Funzioni delle Province
omissis
2. Alle Province e' delegato altresi':
a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque
utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di
miniere o cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori
di ingegneria civile ivi comprese quelle degli impianti di scambio
termico.
omissis".