LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA
Art. 8
Disposizioni finali
1. Le eventuali modificazioni alle intese richiamate all'art. 1 sono
approvate dai Consigli delle Regioni partecipanti all'Autorita' di
Bacino.
2. Le intese previste nella presente legge possono essere acquisite
in sede di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
3. L'efficacia delle disposizioni della presente legge e' subordinata
all'approvazione da parte di ciascuna delle tre Regioni di un
provvedimento legislativo di identico contenuto.
4. Le modificazioni e le integrazioni alle disposizioni della
presente legge avvengono con l'osservanza delle medesime forme di cui
al comma 3.
5. Le disposizioni della presente legge hanno applicazione dal
momento dell'entrata in vigore dell'ultimo, in ordine di tempo, dei
medesimi provvedimenti legislativi di cui al comma 3.
6. Della data di entrata in vigore dell'ultima tra le tre leggi di
cui al comma 2 e della conseguente data di entrata in vigore della
presente legge e' data comunicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 marzo 2000 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 8
Comma 2
Il testo dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente:
"Art. 14.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'Amministrazione procedente indice di regola una Conferenza di
servizi.
2. La Conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
l'Amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti,
nullaosta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni
pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella Conferenza
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta
e gli assensi richiesti.
2 bis. Nella prima riunione della Conferenza di servizi le
Amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui
e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso
del termine l'Amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3
bis e 4.
2 ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche
quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso,
comunque denominati, di competenza di Amministrazioni pubbliche
diverse. In questo caso, la Conferenza e' convocata, anche su
richiesta dell'interessato, dall'Amministrazione preposta alla tutela
dell'interesse pubblico prevalente.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale,
regolarmente convocata, non abbia partecipato alla Conferenza o vi
abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad
esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi
all'Amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro
venti giorni dalla Conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento
della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste
ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle
originariamente previste.
3 bis. Nel caso in cui una Amministrazione abbia espresso, anche nel
corso della Conferenza, il proprio motivato dissenso,
l'Amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di
conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'Amministrazione
procedente o quella dissenziente sia una Amministrazione statale;
negli altri casi la comunicazione e' data al Presidente della Regione
ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
delibera del Consiglio medesimo, o il Presidente della Regione o i
sindaci, previa delibera del Consiglio regionale o dei Consigli
comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione,
possono disporre la sospensione della determinazione inviata;
trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione
e' esecutiva. In caso di sospensione la Conferenza puo', entro trenta
giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle
osservazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso
inutilmente tale termine, la Conferenza e' sciolta.
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia
espresso da una Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute dei cittadini, l'Amministrazione procedente puo'
richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di
impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al
DPCM 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5
gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
4 bis. La Conferenza di servizi puo' essere convocata anche per
l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati.
In tal caso, la Conferenza e' indetta dalla Amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle Amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente ovvero dall'Amministrazione competente a
concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli
altri connessi. L'indizione della Conferenza puo' essere richiesta da
qualsiasi altra Amministrazione coinvolta."
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1612 del 7 settembre 1999; oggetto consiliare n. 5725 (VI
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 331 in data 22 settembre 1999;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio e
Ambiente" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/2000 del 4
febbraio 2000, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula della consigliera Prioli;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio
2000, atto n. 219/2000;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 467/4.1.19/C.G. del
16 marzo 2000.