LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA
Art. 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione fa fronte:
a) per quanto riguarda le iniziative di cui alla lett. a) del comma 3
dell'art. 2 mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella
parte spesa del bilancio regionale che verra' dotato della necessaria
disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977;
b) per quanto riguarda le spese di funzionamento, ivi comprese quelle
per compensi indennita' e gettoni di presenza al personale o a
collaboratori dell'Autorita', previste alla lett. b) del comma 3
dell'art. 2, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella
parte spesa del bilancio regionale che verra' dotato della necessaria
disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977;
c) per le attivita' di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 2
finanziate con assegnazione da parte dello Stato nell'ambito delle
disposizioni della legislazione statale e regionale vigente.
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
Il testo dell'art. 11 della L.R. 31/77, citata alla nota 3) all'art.
2, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".