REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA

          Art. 7                                                                
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la                 
Regione fa fronte:                                                              
a) per quanto riguarda le iniziative di cui alla lett. a) del comma 3           
dell'art. 2 mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella                
parte spesa del bilancio regionale che verra' dotato della necessaria           
disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di                   
bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977;                        
b) per quanto riguarda le spese di funzionamento, ivi comprese quelle           
per compensi indennita' e gettoni di presenza al personale o a                  
collaboratori dell'Autorita', previste alla lett. b) del comma 3                
dell'art. 2, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella               
parte spesa del bilancio regionale che verra' dotato della necessaria           
disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di                   
bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977;                        
c) per le attivita' di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 2                
finanziate con assegnazione da parte dello Stato nell'ambito delle              
disposizioni della legislazione statale e regionale vigente.                    
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 11 della L.R. 31/77, citata alla nota 3) all'art.            
2, e' il seguente:                                                              
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere             
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di                  
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.                   
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le                  
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti            
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla                   
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere           
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia             
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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