REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA
Art. 6 Oneri 1. Alla dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali, nonche' alle spese necessarie al funzionamento dell'Autorita' di Bacino previste alla lett. b) del comma 3 dell'art. 2 provvedono le Regioni Emilia-Romagna e Marche, maggiormente interessate in termini di superficie territoriale ed abitanti, in ragione rispettivamente del 70% e del 30%.