REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA

          Art. 6                                                                
Oneri                                                                           
1. Alla dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei               
materiali, nonche' alle spese necessarie al funzionamento                       
dell'Autorita' di Bacino previste alla lett. b) del comma 3 dell'art.           
2 provvedono le Regioni Emilia-Romagna e Marche, maggiormente                   
interessate in termini di superficie territoriale ed abitanti, in               
ragione rispettivamente del 70% e del 30%.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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