LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL MARECCHIA E DEL CONCA
Art. 5
Segreteria tecnico-operativa
1. La dotazione organica della Segreteria tecnico-operativa, prevista
all'art. 9 dell'intesa interregionale, e' fissata dal Comitato
istituzionale nel rispetto del tetto di spesa autorizzato dalla
Giunta della Regione Emilia-Romagna, acquisita l'intesa delle Giunte
regionali delle Marche e della Toscana.
2. Gli oneri per il personale della Segreteria tecnico-operativa sono
a carico delle Amministrazioni di appartenenza se rappresentate
nell'Autorita' di Bacino ovvero a carico dell'Autorita' di Bacino
negli altri casi. Il personale da destinare alla Segreteria
tecnico-operativa e' collocato in posizione di fuori ruolo o di
comando, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti
presso gli Enti di appartenenza.
3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le
Regioni per le parti di rispettiva competenza, assumono gli atti
necessari per dotare la Segreteria tecnico-operativa dell'organico
definito dal Comitato istituzionale.